18.3.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 103/24
Sentenza del Tribunale del 22 gennaio 2019 — EKETA/Commissione
(Causa T-166/17) (1)
((«Clausola compromissoria - Contratto Sensation concluso nell’ambito del sesto programma quadro - Costi ammissibili - Nota di addebito emessa dalla convenuta per il recupero degli importi anticipati - Affidabilità delle schede di presenza - Conflitto di interessi»))
(2019/C 103/31)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (Thessaloniki, Grecia) (rappresentanti: V. Christianos e S. Paliou, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A Katsimerou, O. Verheecke e J. Estrada de Solà, successivamente A. Katsimerou, A. Kyratsou e O. Verheecke, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e volta a far accertare, da un lato, che il credito della Commissione contenuto nella nota di addebito n. 3241615291, del 29 novembre 2016, in base al quale il ricorrente dovrebbe rimborsare alla Commissione l’importo di EUR 197 799,52 corrispondente alla sovvenzione dallo stesso ricevuto per uno studio sul progetto di ricerca denominato Sensation, è infondato con riguardo alla somma di EUR 191 039,55 e, dall’altro lato, che la somma controversa corrisponde ai costi ammissibili che il ricorrente non è tenuto a rimborsare.
Dispositivo
1)
La Commissione europea è condannata a versare all’Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA), in primo luogo, la somma di EUR 19 522,57, corrispondente a un costo ammissibile di personale, oltre ai relativi costi indiretti e agli interessi di mora su tale somma al tasso del 3,50 %, a partire dal 12 maggio 2017 fino al completo pagamento di tale somma, in secondo luogo, gli interessi di mora sulla somma di EUR 2 950 al tasso del 3,50 %, calcolati a partire dal 12 maggio 2017 fino al 28 novembre 2017 e, in terzo luogo, gli interessi di mora sulla somma di EUR 8 988,21 al tasso del 3,50 %, calcolati a partire dal 12 maggio 2017 fino al pagamento di tale somma il 2 ottobre 2017.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
L’EKETA sopporterà le proprie spese nonché nove decimi delle spese della Commissione; la Commissione sopporterà un decimo delle sue spese.
(1) GU C 151 del 15.5.2017.
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