2.9.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 295/20
Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2019 — PlasticsEurope/ECHA
(Causa T-185/17) (1)
(«REACH - Definizione di un elenco di sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 - Iscrizione del bisfenolo A come sostanza tossica per la riproduzione in tale elenco - Articoli 57 e 59 del regolamento n. 1907/2006»)
(2019/C 295/25)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: PlasticsEurope (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: R. Cana, É. Mullier e F. Mattioli, avvocati)
Convenuta: Agenzia europea delle sostanze chimiche (rappresentanti: M. Heikkilä, W. Broere e N. Herbatschek, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente D. Colas, J. Traband e B. Fodda, successivamente D. Colas, J. Traband ed E. de Moustier, agenti) e ClientEarth (Londra, Regno Unito) (rappresentante: P. Kirch, avvocato)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione dell’ECHA del 4 gennaio 2017 (ED/01/2017), che ha inserito il bisfenolo A nell’elenco delle sostanze candidate alla loro eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1, rettifica in GU 2007, L 136, pag. 3), quale prevista all’articolo 59, paragrafo 1, di detto regolamento, per il motivo che tale sostanza era stata identificata come sostanza tossica per la riproduzione ai sensi dell’articolo 57, lettera c), del regolamento n. 1907/2006.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La PlasticsEurope sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) e dalla ClientEarth.
3)
La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 161 del 22.5.2017.
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