14.1.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 16/41
Sentenza del Tribunale del 15 novembre 2018 — Mabrouk / Consiglio
(Causa T-216/17) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia - Misure adottate nei confronti di persone responsabili di distrazione di fondi pubblici e di persone ed entità associate - Congelamento dei capitali - Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali - Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco - Insufficiente fondamento in fatto - Errore manifesto di valutazione - Errore di diritto - Principio di buona amministrazione - Termine ragionevole»))
(2019/C 16/49)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed Mabrouk (Tunisi, Tunisia) (rappresentanti: J.-R. Farthouat, N. Boulay e S. Crosby, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux e J. Kneale, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2017/153 del Consiglio, del 27 gennaio 2017, che modifica la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU 2017, L 23, pag. 19), e della decisione (PESC) 2018/141 del Consiglio, del 29 gennaio 2018, che modifica la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU 2018, L 25, pag. 38), nella parte in cui tali decisioni riguardano il ricorrente.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed Mabrouk è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
(1) GU C 195 del 19.6.2017.
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