3.6.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 187/70
Sentenza del Tribunale del 10 aprile 2019 — Germania/Commissione
(Causa T-229/17) (1)
(«Ravvicinamento delle legislazioni - Regolamento (UE) n. 305/2011 - Regolamento (UE) n. 1025/2012 - Prodotti da costruzione - Norme armonizzate EN 14342:2013 ed EN 14904:2006 - Obbligo di motivazione»)
(2019/C 187/74)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente T. Henze e J. Möller, successivamente J. Möller, agenti, assistiti da M. Winkelmüller, F. van Schewick e M. Kottmann, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente G. Zavvos e C. Hermes, successivamente C. Hermes e M. Huttunen, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Finlandia (rappresentante: S. Hartikainen, agente)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, della decisione (UE) 2017/133 della Commissione, del 25 gennaio 2017, relativa al mantenimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con una limitazione, del riferimento alla norma armonizzata EN 14342:2013 «Pavimentazioni di legno — Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura» ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2017, L 21, pag. 113), in secondo luogo, della decisione (UE) 2017/145 della Commissione, del 25 gennaio 2017, relativa al mantenimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con una limitazione, del riferimento alla norma armonizzata EN 14904:2006 «Superfici per aree sportive — Specifiche per superfici per interni per uso multi-sport» ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2017, L 22, pag. 62), in terzo luogo, della comunicazione della Commissione, del 10 marzo 2017, nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU 2017, C 76, pag. 32), nella parte in cui fa riferimento alle norme armonizzate EN 14342:2013 ed EN 14904:2006, in quarto luogo, della comunicazione della Commissione, dell’11 agosto 2017, nell’ambito dell’applicazione del regolamento n. 305/2011 (GU 2017, C 267, pag. 16), nella parte riguardante le norme armonizzate EN 14342:2013 ed EN 14904:2006, in quinto luogo, della comunicazione della Commissione, del 15 dicembre 2017, nell’ambito dell’applicazione del regolamento n. 305/2011 (GU 2017, C 435, pag. 41), nella parte relativa alle norme armonizzate EN 14342:2013 ed EN 14904:2006, e, in sesto luogo, della comunicazione della Commissione, del 9 marzo 2018, nell'ambito dell'applicazione del regolamento n. 305/2011 (GU 2018, C 92, pag. 139), nella parte in cui fa riferimento alle norme armonizzate EN 14342:2013 ed EN 14904:2006.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
3)
La Repubblica di Finlandia sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 195 del 19.6.2017.
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