5.11.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 399/34
Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2018 — Kwizda Holding / EUIPO — Dermapharm (UROAKUT)
(Causa T-266/17) (1)
((«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo UROAKUT - Marchi nazionale e internazionale figurativi anteriori UroCys - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di rischio di confusione - Potere di riforma - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»))
(2018/C 399/46)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Kwizda Holding GmbH (Vienna, Austria) (rappresentanti: L. Wiltschek, D. Plasser e K. Majchrzak, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Dermapharm GmbH (Vienna) (rappresentanti: H. Kunz-Hallstein e R. Kunz-Hallstein, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 marzo 2017 (procedimento R 1221/2016-4), relativa ad un’opposizione tra la Dermapharm e la Kwizda Holding.
Dispositivo
1)
È annullata la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 7 marzo 2017 (procedimento R 1221/2016-4).
2)
L’opposizione proposta dalla Dermapharm GmbH è respinta.
3)
L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Kwizda Holding GmbH, ivi comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
4)
Le Dermapharm sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 202 del 26.6.2017.
Full & Egal Universal Law Academy