25.2.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 72/25
Sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2018 — GE.CO.P. / Commissione
(Causa T-280/17) (1)
((«Appalti pubblici - Regolamento finanziario - Esclusione dalle procedure di aggiudicazione di appalti e di concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell’Unione per un periodo di due anni - Articolo 108 del regolamento finanziario - Diritti della difesa - Prova del ricevimento di una comunicazione»))
(2019/C 72/31)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: GE.CO.P. Generale Costruzioni e Progettazioni SpA (Roma, Italia) (rappresentante: G. Naticchioni, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Dintilhac e F. Moro, agenti)
Oggetto
Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento, da un lato, della decisione della Commissione, del 7 marzo 2017, recante esclusione della ricorrente da qualsiasi partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti e di concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell’Unione europea, nonché dalla partecipazione alle procedure di concessione di fondi nel quadro del regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l’11o Fondo europeo di sviluppo (GU 2015, L 58, pag. 17), e che ordina la pubblicazione di tale esclusione sul sito Internet della Commissione e, dall’altro, di tutti gli atti presupposti o consequenziali a tale decisione, compresi quelli di cui la ricorrente non ha conoscenza.
Dispositivo
1)
La decisione della Commissione europea del 7 marzo 2017, recante esclusione della GE.CO.P. Generale Costruzioni e Progettazioni SpA da qualsiasi partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti e di concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell’Unione europea, nonché dalla partecipazione alle procedure di concessione di fondi nel quadro del regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l’11o Fondo europeo di sviluppo, e che ordina la pubblicazione di tale esclusione sul sito Internet della Commissione, è annullata.
2)
Per il resto, il ricorso è respinto.
3)
La Commissione è condannata alle spese.
(1) GU C 213 del 3.7.2017.
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