18.3.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 103/27
Sentenza del Tribunale del 30 gennaio 2019 — Stavytskyi / Consiglio
(Causa T-290/17) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei capitali - Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco - Obbligo di motivazione - Eccezione di illegittimità - Principio di proporzionalità - Base giuridica - Errore manifesto di valutazione - Principio del ne bis in idem»))
(2019/C 103/35)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Edward Stavytskyi (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey e D. Rovetta, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux e J.-P. Hix, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: E. Paasivirta e L. Baumgart, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 34), e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 1), nella parte in cui il nome del ricorrente è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano tali misure restrittive.
Dispositivo
1)
La decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui il nome del sig. Edward Stavytskyi è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano dette misure restrittive.
2)
Il Consiglio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Stavytskyi.
3)
La Commissione europea sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 231 del 17.7.2017.
Full & Egal Universal Law Academy