26.8.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 288/46
Sentenza del Tribunale del 19 giugno 2019 — adidas/EUIPO — Shoe Branding Europe (Raffigurazione di tre strisce parallele)
(Causa T-307/17) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio figurativo dell’Unione europea che raffigura tre strisce parallele - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo acquisito mediante l’uso - Articolo 7, paragrafo 3, e articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 7, paragrafo 3, e articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001] - Forma d’uso che non può essere presa in considerazione - Forma che differisce dalla forma con la quale il marchio è stato registrato per variazioni non trascurabili - Inversione dello schema dei colori»)
(2019/C 288/58)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: adidas AG (Herzogenaurach, Germania) (rappresentanti: I. Fowler e I. Junkar, solicitors)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Rajh e H O’Neill, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Belgio) (rappresentanti: J. Løje, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 marzo 2017 (procedimento R 1515/2016-2), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Shoe Branding Europe e l’adidas.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
L’adidas AG è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Shoe Branding Europe BVBA.
3)
La Marques si farà carico delle proprie spese.
(1) GU C 231 del 17.7.2017.
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