Cause T-402/17 e T-403/17: Sentenza del Tribunale del 3 luglio 2018 — Vienna International Hotelmanagement/EUIPO (Vienna House e VIENNA HOUSE) [«Marchio dell’Unione europea — Domande di marchi dell’Unione europea denominativo Vienna House e figurativo VIENNA HOUSE — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001]»]
C2942018IT4520120180703IT0060452462
Sentenza del Tribunale del 3 luglio 2018 — Vienna International Hotelmanagement/EUIPO (Vienna House e VIENNA HOUSE)
(Cause T-402/17 e T-403/17) ( 1 )
«[«Marchio dell’Unione europea — Domande di marchi dell’Unione europea denominativo Vienna House e figurativo VIENNA HOUSE — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001]»]»2018/C 294/60Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Vienna International Hotelmanagement AG (Vienna, Austria) (rappresentante: E. Zrzavy, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)
Oggetto
Due ricorsi proposti avverso le decisioni della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 aprile 2017 (procedimenti R 333/2016-4 e R 332/2016-4), relative alle domande di registrazione, da un lato, del segno denominativo Vienna House e, dall’altro, del segno figurativo VIENNA HOUSE come marchi dell’Unione europea.
Dispositivo
1)
Le cause T–402/17 e T–403/17 sono riunite ai fini della presente sentenza.
2)
I ricorsi sono respinti.
3)
La Vienna International Hotelmanagement AG è condannata alle spese.
( 1 ) GU C 277 del 21.8.2017.
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