Causa T-413/17: Sentenza del Tribunale del 19 giugno 2018 — Karl Storz/EUIPO (3D) [«Marchio dell’Unione europea — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea — Marchio figurativo 3D — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001] — Obbligo di motivazione — Articolo 75, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001)»
C2682018IT3710120180619IT0045371371
Sentenza del Tribunale del 19 giugno 2018 — Karl Storz/EUIPO (3D)
(Causa T-413/17) ( 1 )
«[«Marchio dell’Unione europea — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea — Marchio figurativo 3D — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001] — Obbligo di motivazione — Articolo 75, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001)»»2018/C 268/45Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Karl Storz GmbH & Co. KG (Tuttlingen, Germania) (rappresentanti: S. Gruber e N. Siebertz, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Ivanauskas e D. Walicka, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 aprile 2017 (procedimento R 1502/2016-2), relativa alla registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo 3D.
Dispositivo
1)
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’11 aprile 2017 (procedimento R 1502/2016-2) è annullata nella parte riguardante i prodotti «articoli di cartoleria» rientranti nella classe 16 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
( 1 ) GU C 277 del 21.8.2017.
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