4.2.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 44/35
Sentenza del Tribunale del 26 novembre 2018 — Shindler e a./Consiglio
(Causa T-458/17) (1)
((«Ricorso di annullamento - Diritto delle istituzioni - Recesso del Regno Unito dall’Unione - Accordo volto a definire le modalità del recesso - Articolo 50 TUE - Decisione del Consiglio che autorizza l’avvio dei negoziati con il Regno Unito per concludere tale accordo - Cittadini del Regno Unito che risiedono in un altro Stato membro dell’Unione - Atto preparatorio - Atto non impugnabile - Insussistenza di un’incidenza diretta - Irricevibilità»))
(2019/C 44/45)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Harry Shindler e a. (Porto d'Ascoli, Italia) e le altre 12 parti ricorrenti i cui nominativi figurano in allegato (rappresentante: J. Fouchet, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e R. Meyer, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE, Euratom) del Consiglio del 22 maggio 2017, che autorizza l’avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per concludere un accordo volto a definire le modalità del suo recesso dall’Unione europea (documento XT 21016/17), ivi compreso l’allegato di tale decisione, che stabilisce le direttive per negoziare detto accordo (documento XT 21016/17 ADD 1 REV 2).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
Non occorre più statuire sull’istanza di intervento della Commissione europea.
3)
Il sig. Harry Shindler e le altre parti ricorrenti i cui nominativi figurano in allegato sopportano le proprie spese e quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
4)
La Commissione sopporta le proprie spese afferenti all’istanza d’intervento.
(1) GU C 347 del 16.10.2017.
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