2.9.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 295/21
Sentenza del Tribunale del 26 giugno 2019 — Portogallo/Commissione
(Causa T-474/17) (1)
(«FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Spese sostenute dal Portogallo - Ritardi di pagamento - Superamento dei massimali - Articolo 11 del regolamento (CE) n. 885/2006 - Doppia rettifica finanziaria - Proporzionalità - Termini di pagamento»)
(2019/C 295/26)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, J. Saraiva de Almeida e P. Estêvão, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Rechena e A. Sauka, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2017/1144 della Commissione, del 26 giugno 2017, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2017, L 165, pag. 37), nella parte in cui esclude dal finanziamento dell’Unione europea, per l’esercizio finanziario 2011, alcune spese dichiarate dalla Repubblica portoghese per ritardi di pagamento e per superamento dei massimali.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Repubblica portoghese è condannata alle spese.
(1) GU C 357 del 23.10.2017.
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