19.8.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 280/35
Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2019 — BEI/Siria
(Causa T-543/17) (1)
(«Clausola compromissoria - Accordo di prestito “Syrian Healthcare” n. 21595 - Mancata esecuzione dell’accordo - Rimborso delle somme anticipate - Interessi di mora - Procedimento in contumacia»)
(2019/C 280/50)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: inizialmente P. Chamberlain, T. Gilliams, F. Oxangoiti Briones e J. Shirran, successivamente F. Oxangoiti Briones, J. Klein e J. Shirran, agenti, assistiti da D. Arts, avvocato, e T. Cusworth, solicitor)
Convenuta: Repubblica araba siriana
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e diretta a ottenere la condanna della Repubblica araba siriana a rimborsare somme dovute nell’ambito dell’accordo di prestito «Syrian Healthcare» n. 21595, maggiorate degli interessi di mora.
Dispositivo
1)
La Repubblica araba siriana è condannata a rimborsare all’Unione europea, rappresentata dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), le somme di EUR 62 646 209,04 e di 3 582 381,15 dollari statunitensi (USD).
2)
Dette somme sono produttive di interessi di mora, calcolati secondo il metodo previsto all’articolo 3, paragrafo 2, dell’accordo di prestito «Syrian Healthcare» n. 21595, concluso tra la BEI e la Repubblica araba siriana il 15 giugno 2002 e modificato il 17 ottobre e il 29 novembre 2007, sugli importi principali e sugli interessi contrattuali, dal 9 agosto 2017 sino alla data del pagamento.
3)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
4)
La Repubblica araba siriana è condannata alle spese.
(1) GU C 369 del 30.10.2017.
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