2.9.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 295/22
Sentenza del Tribunale del 4 luglio 2019 — Italia/Commissione
(Causa T-598/17) (1)
(«FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Spese sostenute dall’Italia - Ritardi e negligenze imputabili agli organismi dello Stato membro - Imputazione allo Stato membro delle conseguenze finanziarie del mancato recupero - Rettifiche finanziarie - Articoli 31 e 32 del regolamento (CE) n. 1290/2005 - Articolo 12 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 - Termine ragionevole»)
(2019/C 295/28)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita inizialmente da P. Pucciariello, successivamente da F. Varrone, avvocati dello Stato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e D. Bianchi, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2017/1144 della Commissione, del 26 giugno 2017, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2017, L 165, pag. 37), nella parte in cui riguarda la Repubblica italiana.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Repubblica italiana è condannata alle spese.
(1) GU C 357 del 23.10.2017.
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