3.6.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 187/73
Sentenza del Tribunale dell’11 aprile 2019 — Inditex/EUIPO — Ansell (ZARA TANZANIA ADVENTURES)
(Causa T-655/17) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo ZARA TANZANIA ADVENTURES - Marchi dell’Unione europea denominativi anteriori ZARA - Impedimento alla registrazione relativo - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001] - Vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori - Pregiudizio arrecato al carattere distintivo o alla notorietà dei marchi anteriori»)
(2019/C 187/77)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Spagna) (rappresentanti: G. Marín Raigal, G. Macías Bonilla, P. López Ronda e E. Armero Lavie, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: V. Ruzek, agente)
Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Zainab Ansell e Roger Ansell (Moshi, Tanzania)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 luglio 2017 (procedimenti riuniti R 2330/2011-2 e R 2369/2011-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra, da un lato, l’Industria de Diseño Textil e, dall’altro lato, la sig.ra Ansell ed il sig. Ansell.
Dispositivo
1)
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 5 luglio 2017 (procedimenti riuniti R 2330/2011-2 e R 2369/2011-2) è annullata nei limiti in cui la commissione di ricorso ha parzialmente accolto il ricorso proposto dalla sig.ra Ansell e dal sig. Ansell (procedimento R 2369/2011-2) e ha autorizzato la registrazione del marchio richiesto per i servizi elencati al punto 3 del dispositivo di tale decisione e che rientrano nelle classi 39 e 43 ai sensi dell’accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
L’EUIPO sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) nel procedimento dinanzi al Tribunale.
(1) GU C 402 del 27.11.2017.
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