18.3.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 103/33
Sentenza del Tribunale del 31 gennaio 2019 — Alkarim for Trade and Industry / Consiglio
(Causa T-667/17) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Errore di valutazione - Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento»))
(2019/C 103/43)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Alkarim for Trade and Industry LLC (Tal Kurdi, Siria) (rappresentanti: J.-P. Buyle e L. Cloquet, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux e A. Limonet, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2017/1245 del Consiglio, del 10 luglio 2017, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2017, L 178, pag. 13), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1241 del Consiglio, del 10 luglio 2017, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2017, L 178, pag. 1), della decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2018, L 131, pag. 16), e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/774 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2018, L 131, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente.
Dispositivo
1)
La decisione di esecuzione (PESC) 2017/1245 del Consiglio, del 10 luglio 2017, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, la decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018 che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011, come modificato, da ultimo, dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1241 del Consiglio, del 10 luglio 2017, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/774 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che attua il regolamento n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, sono annullati nella parte in cui riguardano l’Alkarim for Trade and Industry LLC.
2)
Gli effetti della decisione di esecuzione 2017/1245 e della decisione 2018/778 sono mantenuti nei confronti dell’Alkarim for Trade and Industry LLC fino allo scadere del termine per l’impugnazione o, qualora un’impugnazione sia proposta entro tale termine, fino all’eventuale rigetto dell’impugnazione.
3)
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Alkarim for Trade and Industry LLC.
(1) GU C 437 del 18.12.2017.
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