11.11.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 383/58
Sentenza del Tribunale dell’11 settembre 2019 – Topor-Gilka e WO Technopromexport/Consiglio
(Cause riunite T-721/17 e T-722/17) (1)
(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina - Congelamento dei capitali - Obbligo di motivazione - Errore di valutazione»)
(2019/C 383/65)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente nella causa T-721/17: Sergey Topor-Gilka (Mosca, Russia) (rappresentante: N. Meyer, avvocato)
Ricorrente nella causa T-722/17: OOO WO Technopromexport (Mosca, Russia) (rappresentante: N. Meyer, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix ed E. Salia, agenti)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente T. Henze, J. Möller e R. Kanitz, successivamente J. Möller e R. Kanitz, agenti), Commissione europea (rappresentanti: L. Baumgart, M. Kellerbauer, T. Ramopoulos ed E. Schmidt, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2017/1418 del Consiglio, del 4 agosto 2017, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2017, L 203 I, pag. 5), della decisione (PESC) 2018/392 del Consiglio, del 12 marzo 2018, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2018, L 69, pag. 48), e della decisione (PESC) 2018/1237 del Consiglio, del 12 settembre 2018, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2018, L 231, pag. 27).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. Sergey Topor-Gilka e la OOO WO Technopromexport sopporteranno, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
3)
La Repubblica federale di Germania e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.
(1) GU C 424 dell’11.12.2017.
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