25.11.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 399/45
Sentenza del Tribunale 19 settembre 2019 – BTC/Commissione
(Causa T-786/17) (1)
(«Clausola compromissoria - Convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito del programma quadro eTEN relativo alle reti transeuropee nel settore delle telecomunicazioni - Progetto “SafeChemo” - Relazione d’indagine dell’OLAF che constata l’inammissibilità di talune spese sostenute - Rimborso parziale delle somme versate - Domanda riconvenzionale»)
(2019/C 399/53)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: BTC Srl (Bolzano, Italia) (rappresentanti: L. von Lutterotti e A. Frei, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Katsimerou e B.- R. Killmann, agenti)
Oggetto
Per un verso, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, della decisione Ares (2017) 4709558 della Commissione, del 27 settembre 2017, che chiede la restituzione di una somma versata alla ricorrente ai sensi della convenzione C046311 per finanziare il progetto denominato «ePrescription and Automation for a Safe Management of Cytostatistics», concluso nell’ambito del programma eTEN relativo alle reti transeuropee nel settore delle telecomunicazioni, in secondo luogo, della lettera Ares (2017) 4790311 della Commissione, del 2 ottobre 2017, che trasmette la nota di addebito n. 3241712708 e, in terzo luogo, della nota di addebito n. 3241712708 e, per altro verso, una domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e diretta a far dichiarare infondata la domanda di rimborso della Commissione, nonché una domanda riconvenzionale diretta a ottenere la condanna della ricorrente al rimborso di un importo indebitamente versato in esecuzione di tale convenzione.
Dispositivo
1)
Il ricorso proposto dalla BTC Srl è respinto.
2)
La BTC è condannata a versare alla Commissione europea la somma principale di EUR 380 989,49, maggiorata degli interessi di mora al tasso del 3,50% a decorrere dal 17 novembre 2017 e fino al completo pagamento di tale somma.
3)
La BTC sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.
(1) GU C 42 del 5.2.2018.
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