4.2.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 44/58
Ordinanza del Tribunale 19 novembre 2018 — VR-Bank Rhein-Sieg / CRU
(Causa T-42/17) (1)
((«Ricorso di annullamento - Unione economica e monetaria - Unione bancaria - Meccanismo di risoluzione unico per gli istituti di credito e per talune imprese finanziarie (SRM) - Fondo di risoluzione unico (SRF) - Fissazione del contributo ex ante per il 2016 - Termine di ricorso - Tardività - Manifesta irricevibilità»))
(2019/C 44/75)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: VR-Bank Rhein-Sieg eG (Siegburg, Germania) (rappresentanti: H. Berger e K. Rübsamen, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico (rappresentanti: A. Martin-Ehlers, S. Raes, A. Kopp e T. Van Dyck, avvocati)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: A. Steiblytė e M. K. Ph. Wojcik, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta a ottenere l’annullamento, da una parte, della decisione del CRU, nella sua sezione esecutiva, del 15 aprile 2016, sui contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2016/06) e, dall’altra, della decisione del CRU, nella sua sezione esecutiva, del 20 maggio 2016, sull’adeguamento dei contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico, che completa la decisione del CRU del 15 aprile 2016 (SRB/ES/SRF/2016/13), nella parte in cui riguardano la ricorrente.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.
2)
La VR-Bank Rhein-Sieg eG è condannata a sopportare le proprie spese nonché le spese del Comitato di risoluzione unico (CRU).
3)
La Commissione europea sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 78 del 13.3.2017.
Full & Egal Universal Law Academy