30.4.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 152/36
Ordinanza del Tribunale del 9 marzo 2018 — Naftogaz of Ukraine/Commissione
(Causa T-196/17) (1)
((«Ricorso di annullamento - Mercato interno del gas naturale - Direttiva 2009/73/CE - Decisione della Commissione che modifica le condizioni di esenzione dall’applicazione dei requisiti del diritto dell’Unione delle modalità di sfruttamento del gasdotto OPAL concernenti l’accesso dei terzi e la regolamentazione delle tariffe - Carenza di incidenza diretta - Irricevibilità»))
(2018/C 152/45)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: NJSC Naftogaz of Ukraine (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: D. Mjaaland, A. Haga, M. Krakowiak e P. Grzejszczak, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: Y. G. Marinova, O. Beynet e K. Herrmann, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2016) 6950 final della Commissione, del 28 ottobre 2016, concernente la modifica delle condizioni di esenzione del gasdotto OPAL, concesse a norma della direttiva 2003/55/CE, dall’applicazione dei requisiti relativi all’accesso dei terzi e alla regolamentazione delle tariffe.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
Non vi è più luogo a statuire sulle domande di intervento.
3)
La NJSC Naftogaz of Ukraine sopporta le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.
4)
La Naftogaz of Ukraine, la Commissione, la OPAL Gastransport GmbH & Co. KG, la Gazprom Eksport LLC e la Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. sopportano ciascuna le proprie spese relative alle domande di intervento.
(1) GU C 151 del 15.5.2017.