Causa T-470/17: Ordinanza del Tribunale del 15 maggio 2018 — Sensotek/EUIPO — Senso Tecnologie (senso tek) («Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo senso tek — Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore SENSOTEC — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Ricorso manifestamente infondato in diritto»)
C2402018IT4510120180515IT0051451451
Ordinanza del Tribunale del 15 maggio 2018 — Sensotek/EUIPO — Senso Tecnologie (senso tek)
(Causa T-470/17) ( 1 )
«(«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo senso tek — Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore SENSOTEC — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Ricorso manifestamente infondato in diritto»)»2018/C 240/51Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Sensotek GmbH (Reichenbach an der Fils, Germania) (rappresentante: J. Klink, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Senso Tecnologie Srl (Roma, Italia)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 maggio 2017 (procedimento R 1953/2016-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Senso Tecnologie e la Sensotek.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Sensotek GmbH è condannata alle spese.
( 1 ) GU C 309 del 18.9.2017.
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