4.2.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 44/62
Ordinanza del Tribunale del 19 novembre 2018 — Iccrea Banca/Commissione e SRB
(Causa T-494/17) (1)
([«Ricorso di annullamento e per risarcimento danni - Unione economica e monetaria - Unione bancaria - Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) - Fondo di risoluzione unico (SRF) - Determinazione del contributo ex ante per il 2016 - Designazione erronea della convenuta - Termine di ricorso - Tardività - Atti ipotetici - Domanda risarcitoria - Stretto collegamento con la domanda di annullamento - Eccezione d’illegittimità - Irricevibilità manifesta»])
(2019/C 44/80)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo (Roma, Italia) (rappresentanti: P. Messina, F. Isgrò e A. Dentoni Litta, avvocati)
Convenuti: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, A. Steiblytė e K.-Ph. Wojcik, agenti) e Comitato di risoluzione unico (rappresentanti: G. Rumi, S. Raes, M. Merola e T. Van Dyck, avvocati)
Oggetto
In via principale, da un lato, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione dell’SRB nella sua sessione esecutiva, del 15 aprile 2016, relativa ai contributi ex ante per il 2016 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2016/06), nonché di tutte le ulteriori decisioni dell’SRB che hanno costituito il presupposto sulla base del quale la Banca d’Italia avrebbe emanato le decisioni nazionali n. 1249264/15 del 24 novembre 2015, n. 1262091/15 del 26 novembre 2015, n. 1547337/16 del 29 dicembre 2016, n. 333162/17 del 14 marzo 2017, e n. 334520/17 del 14 marzo 2017, nella parte in cui esse riguardano la ricorrente, dall’altro, una domanda risarcitoria fondata sull’articolo 268 TFUE, e, in via subordinata, una domanda fondata sull’articolo 277 TFUE.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dal Comitato di risoluzione unico (SRB) e dalla Commissione europea.
(1) GU C 318 del 25.9.2017.
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