4.2.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 44/62
Ordinanza del Tribunale del 6 novembre 2018 — Fortischem / Parlamento e Consiglio
(Causa T-560/17) (1)
([«Ricorso di annullamento - Ambiente - Regolamento (UE) 2017/852 - Protezione della salute umana e dell’ambiente - Divieto di produzione di cloro-alcali utilizzando il mercurio come elettrodo - Articolo 263, quarto comma, TFUE - Insussistenza di incidenza individuale - Irricevibilità»])
(2019/C 44/81)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Fortischem a.s. (Nováky, Slovacchia) (rappresentanti: C. Arhold, P. Hodál e M. Staroň, avvocati)
Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: I. McDowell, L. Darie e A. Tamás, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Moore e J. Kneale, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento dell’allegato III, parte I, lettera d), del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (GU 2017, L 137, pag. 1).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
Non vi è più luogo a statuire sulle domande di intervento della Commissione europea e del Regno di Svezia.
3)
La Fortischem a.s. sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dal Parlamento europeo, ad eccezione di quelle relative alle domande di intervento.
4)
La Fortischem, il Consiglio, il Parlamento, la Commissione e il Regno di Svezia sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle domande di intervento.
(1) GU C 369 del 30.10.2017.
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