27.8.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 301/34
Ordinanza del Tribunale del 2 luglio 2018 — thyssenkrupp Electrical Steel e thyssenkrupp Electrical Steel Ugo / Commissione
(Causa T-577/17) (1)
([«Ricorso di annullamento - Unione doganale - Autorizzazione di perfezionamento attivo - Rischio di incidenza negativa sugli interessi essenziali dei produttori dell’Unione - Articolo 211, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 952/2013 - Esame delle condizioni economiche - Portata delle conclusioni della Commissione - Atto non impugnabile - Irricevibilità»])
(2018/C 301/45)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: thyssenkrupp Electrical Steel GmbH (Gelsenkirchen, Germania) e thyssenkrupp Electrical Steel Ugo (Isbergues, Francia) (rappresentante: M. Günes, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e F. Clotuche-Duvieusart, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della presunta decisione della Commissione che sarebbe contenuta nel resoconto della sesta riunione della sezione «Procedure speciali diverse dal transito» del gruppo di esperti doganali, del 2 maggio 2017, che ha concluso che gli interessi essenziali dei produttori dell’Unione non rischiano di essere lesi da un’autorizzazione per il perfezionamento attivo di taluni prodotti di acciaio magnetico a grani orientati richiesta dalla Euro-Mit Staal BV.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento della Euro-Mit Staal BV.
3)
La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla thyssenkrupp Electrical Steel GmbH e dalla thyssenkrupp Electrical Steel Ugo.
4)
La Euro-Mit Staal BV sopporterà le proprie spese relative all’istanza di intervento.
(1) GU C 347 del 16.10.2017.
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