29.10.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 392/30
Ordinanza del Tribunale del 19 luglio 2018 — Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych/Commissione
(Causa T-750/17) (1)
((«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Domanda di accesso alle osservazioni della Commissione e a un parere circostanziato di uno Stato membro nel contesto di una procedura di notifica di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 - Diniego di accesso - Divulgazione successiva alla proposizione del ricorso - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»))
(2018/C 392/37)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych (Varsavia, Polonia) (rappresentante: P. Hoffman, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Ehrbar e M. Konstantinidis, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2017) 6020 final della Commissione europea, del 29 agosto 2017, che respinge la domanda confermativa della ricorrente che mira ad ottenere l’accesso alle osservazioni della Commissione e al parere circostanziato della Repubblica di Malta, nel contesto della procedura di notifica 2016/398/PL, di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU 2015, L 241, pag. 1).
Dispositivo
1)
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.
2)
Non vi è più luogo a statuire sulla domanda d’intervento della Repubblica di Polonia.
3)
Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese.
4)
La Repubblica di Polonia si farà carico delle proprie spese afferenti alla domanda d’intervento.
(1) GU C 22 del 22.1.2018
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