SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
4 ottobre 2018 ( *1 )
«Funzione pubblica – Funzionari – Scolarità – Ammissione al nido d’infanzia – Decisione di iscrivere il figlio in un nido d’infanzia diverso da quello in cui era precedentemente iscritto – Erronea designazione della parte convenuta nel ricorso – Irricevibilità – Responsabilità»
Nella causa T‑17/17,
Radu Constantinescu, residente in Kreuzweiler (Germania), rappresentato da S. Rodrigues e A. Blot, avvocati,
ricorrente,
contro
Parlamento europeo, rappresentato da E. Taneva e L. Deneys, in qualità di agenti,
convenuto,
avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione dell’Ufficio «Infrastrutture e logistica» a Lussemburgo (OIL) di iscrivere il figlio del ricorrente al nido d’infanzia della scuola europea Lussemburgo II – Bertrange-Mamer e, pertanto, di non ammetterlo al nido d’infanzia della scuola europea Lussemburgo I – Kirchberg, nonché della decisione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2016 con cui è stato respinto il reclamo del ricorrente e, dall’altro, ad ottenere il risarcimento del danno materiale e morale che il ricorrente asserisce di aver subito,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),
composto da A. M. Collins, presidente, R. Barents (relatore) e J. Passer, giudici,
cancelliere: M. Marescaux, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 marzo 2018,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1
Il ricorrente, sig. Radu Constantinescu, è funzionario presso la Direzione generale (DG) delle Infrastrutture e della logistica del Parlamento europeo, con sede di servizio a Lussemburgo (Lussemburgo). Egli risiede a Kreuzweiler (Germania).
2
Il ricorrente ha due figli, rispettivamente, di quattro e due anni al momento della presentazione del ricorso. Entrambi erano inizialmente iscritti all’asilo nido delle istituzioni europee sito nel quartiere del Kirchberg a Lussemburgo.
3
Il 12 gennaio 2016 il ricorrente, poiché il figlio maggiore aveva raggiunto il limite massimo di età per frequentare l’asilo nido, ha contattato a mezzo posta la scuola europea Lussemburgo I – Kirchberg (in prosieguo: la «scuola europea del Kirchberg»), ai fini dell’iscrizione al centro polivalente per l’infanzia (in prosieguo: il «CPE» o il «nido d’infanzia»). Con lettera del 19 gennaio 2016 la scuola europea del Kirchberg ha risposto che riguardo alle nuove iscrizioni decidevano congiuntamente il proprio direttore e quello della scuola europea Luxembourg II – Bertrange-Mamer (in prosieguo: la «scuola europea di Mamer») e che le decisioni sarebbero state adottate solo previo esame della documentazione per l’iscrizione da presentare dopo le vacanze di Pasqua.
4
Nel maggio 2016 il ricorrente ha ricevuto conferma da parte dell’Ufficio «Infrastrutture e logistica» a Lussemburgo (OIL) dell’iscrizione di suo figlio al CPE, senza specificazione della sede cui il minore sarebbe stato assegnato.
5
Il 27 maggio 2016, mediante messaggio di posta elettronica, l’OIL ha informato il ricorrente che il figlio avrebbe frequentato il CPE della scuola europea di Mamer e che, al fine di garantire la parità di trattamento di tutti i bambini e di tutti i genitori, non sarebbe stato possibile ottenere una deroga (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
6
Con lettera del 6 giugno 2016 il ricorrente ha presentato al Parlamento, nella sua qualità di autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN»), un reclamo contro la decisione dell’OIL di non ammettere suo figlio al CPE della scuola europea del Kirchberg. Egli ha parallelamente presentato un’istanza di consultazione del comitato del CPE per ottenerne il parere.
7
Il 29 agosto 2016 il ricorrente ha informato l’OIL che suo figlio non avrebbe frequentato il CPE della scuola europea di Mamer.
8
Il 16 settembre 2016 il comitato del CPE ha informato il ricorrente che a suo parere, in base all’esame del fascicolo, il regolamento in materia di ammissione alle strutture del CPE e loro funzionamento era stato applicato correttamente.
9
Il 7 ottobre 2016 il Parlamento ha respinto il reclamo del ricorrente (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»).
Procedimento e conclusioni delle parti
10
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 gennaio 2017, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.
11
Con lettera del 1o febbraio 2017 il Parlamento ha chiesto al Tribunale, a norma dell’articolo 42 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, di chiamare in causa la Commissione europea, in modo che la sentenza del Tribunale le sia pienamente e direttamente opponibile.
12
Il 15 febbraio 2017 il Tribunale, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 89 del suo regolamento di procedura, ha invitato il Parlamento a produrre taluni documenti.
13
Il Parlamento ha risposto il 24 febbraio 2017 e il ricorrente ha presentato le sue osservazioni il 21 marzo 2017.
14
Il Parlamento ha depositato un controricorso presso la cancelleria del Tribunale il 6 aprile 2017.
15
Il ricorrente ha depositato una replica e una domanda di adozione di misure di organizzazione del procedimento e di mezzi istruttori con lettera separata del 7 giugno 2017 e il Parlamento ha depositato una controreplica, recante le osservazioni sulla domanda di misure di organizzazione del procedimento e di mezzi istruttori, il 24 luglio 2017.
16
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–
annullare la decisione impugnata;
–
annullare la decisione di rigetto del reclamo;
–
concedere il risarcimento del danno morale e materiale subito;
–
condannare il Parlamento alle spese.
17
Il Parlamento chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso in quanto infondato;
–
condannare il ricorrente alle spese.
18
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Ottava Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento.
19
Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale sono state sentite all’udienza dell’8 marzo 2018.
In diritto
Sull’oggetto del ricorso
20
In limine, occorre rilevare che il ricorrente chiede l’annullamento della decisione impugnata e della decisione di rigetto del reclamo. A tale riguardo, è opportuno ricordare che una domanda di annullamento formalmente diretta avverso la decisione di rigetto di un reclamo, nel caso in cui tale decisione sia priva di contenuto autonomo, comporta che il Tribunale sia chiamato a conoscere dell’atto che è stato oggetto del reclamo (sentenza del 17 gennaio 1989, Vainker/Parlamento, 293/87, EU:C:1989:8, punto 8). Nella fattispecie, poiché la decisione di rigetto del reclamo è priva di contenuto autonomo, il ricorso deve ritenersi diretto contro la sola decisione impugnata. In particolare, ciò può accadere qualora la decisione di rigetto del reclamo non sia stata emanata dalla stessa istituzione autrice della decisione oggetto del reclamo, sempreché sia meramente confermativa di quest’ultima e che, di conseguenza, l’annullamento della prima non produca sulla situazione giuridica della persona interessata un effetto diverso da quello derivante dall’annullamento della seconda (v., in tal senso, sentenza del 21 settembre 2011, Adjemian e a./Commissione, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, punto 33).
Sulla ricevibilità della domanda di annullamento
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Senza sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di procedura, il Parlamento afferma di non essere l’autore dell’atto di cui si chiede l’annullamento.
22
Pertanto, con lettera del 1o febbraio 2017 il Parlamento ha dichiarato di aver trattato il reclamo con pieni poteri di APN nei confronti del ricorrente, anche con riferimento all’articolo 90 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»). Tale competenza non sarebbe stata delegata dal Parlamento all’OIL. Tuttavia, l’atto contestato nel reclamo e di cui è chiesto l’annullamento in via principale nel ricorso sarebbe stato emanato dall’OIL e non dal Parlamento.
23
Il Parlamento, nella sua risposta del 24 febbraio 2017 alla domanda del Tribunale di produrre, da un lato, gli atti in forza dei quali esso ha potuto agire in qualità di APN e, dall’altro, gli atti in forza dei quali taluni compiti di esecuzione sono stati affidati all’OIL dalla Commissione, precisa che si evince dal punto X dell’allegato alla decisione dell’Ufficio di presidenza del 13 gennaio 2014, relativa alla delega dei poteri dell’APN e dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC»), che, indipendentemente dalla materia in questione, le autorità del Parlamento hanno competenza di APN per i reclami proposti dal personale del Parlamento. Nell’ambito del contenzioso dell’OIL, il Parlamento non avrebbe delegato i propri poteri di APN ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto né alla Commissione né all’OIL e conserverebbe, pertanto, la propria competenza a conoscere i reclami proposti in tale settore.
24
In udienza il Parlamento ha inoltre dichiarato che il ricorso era ricevibile, ma infondato.
25
Il ricorrente, nelle sue osservazioni del 21 marzo 2017, condivide le perplessità del Parlamento e spiega che, in base al regolamento del CPE, l’asilo nido è gestito dal Parlamento e il nido d’infanzia e il centro ricreativo e doposcuola è gestito dalla Commissione. All’OIL sarebbe stata affidata, con delega, la gestione dei nidi d’infanzia per conto di tutte le istituzioni e gli organi dell’Unione europea a Lussemburgo. Infine, il Parlamento non avrebbe mai contestato la propria competenza e sarebbe, pertanto, competente a esaminare il suo reclamo, come confermerebbe la lettura della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento relativa alla delega dei poteri dell’APN e dell’AACC.
26
In primo luogo, si deve constatare che l’articolo 2, paragrafo 2, dello Statuto stabilisce che una o più istituzioni possono affidare ad una di esse o ad un organismo interistituzionale l’esercizio di una parte o dell’insieme dei poteri devoluti all’APN, ad eccezione delle decisioni relative alle nomine, alle promozioni o ai trasferimenti di funzionari. Inoltre, ai sensi dell’articolo 91 bis dello Statuto, i ricorsi nei settori per i quali è stato applicato l’articolo 2, paragrafo 2, vengono diretti contro l’istituzione da cui dipende l’APN delegataria.
27
In secondo luogo, a norma dell’articolo 1 della decisione 2003/524/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, che istituisce l’OIL (GU 2003, L 183, pag. 40), tale Ufficio fa capo alla direzione generale (DG) Personale e amministrazione della Commissione. L’articolo 11 della decisione 2003/524 prevede che «[i]l direttore dell’[OIL] è l’[APN] dell’[OIL] e l’[AACC], secondo le norme in vigore alla Commissione e nei limiti dei poteri conferitigli dalla Commissione».
28
In terzo luogo, l’articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2003/524 afferma che «[i]n applicazione dell’articolo 90 dello statuto, le domande e i reclami relativi all’esercizio dei poteri conferiti al direttore dell’[OIL] in virtù dell’articolo 11 della presente decisione sono presentati alla DG Personale e amministrazione» e che «[i] ricorsi in questi settori vengono diretti contro la Commissione».
29
Nel caso di specie, non vi è dubbio che la decisione impugnata sia stata adottata dall’OIL. Inoltre, una lettura combinata della normativa applicabile e, in particolare, dell’articolo 91 bis dello Statuto consente di identificare la Commissione come convenuta in caso di ricorso avverso una decisione dell’OIL.
30
Come la Corte e il Tribunale hanno già dichiarato in numerose sentenze, emerge dall’articolo 2 dello Statuto, da un lato, che 1’APN agisce in nome dell’istituzione che l’ha designata, di modo che gli atti che incidono sulla situazione giuridica dei funzionari e che possono arrecare loro pregiudizio devono essere imputati all’istituzione presso la quale essi prestano servizio, e, dall’altro, che un eventuale ricorso giurisdizionale dev’essere proposto contro l’istituzione autrice dell’atto lesivo (sentenze del 19 marzo 1964, Schmitz/CEE, 18/63, EU:C:1964:15, pag. 163, e del 22 novembre 1990, Mommer/Parlamento, T‑162/89, EU:T:1990:72, punto 18).
31
Ciò è inoltre confermato dal Parlamento stesso, il quale afferma che la decisione impugnata è stata effettivamente emanata dall’OIL e non dal Parlamento e che sarebbe opportuno, pertanto, chiamare in causa la Commissione in modo tale che l’emananda sentenza le sia pienamente e direttamente opponibile.
32
A tale riguardo, si deve rilevare che, sebbene l’articolo 42 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea consenta di proporre opposizione di terzo contro le sentenze pronunziate, tuttavia non conferisce al Tribunale il potere di fare intervenire la Commissione.
33
Peraltro, come dichiarato dalla Corte nell’ambito del suo regolamento di procedura, la cui formulazione su tale punto è identica a quella dell’articolo 76 del regolamento di procedura del Tribunale, la designazione nel ricorso, per errore, di una parte convenuta diversa dall’autore dell’atto impugnato non comporta l’irricevibilità del ricorso se quest’ultimo contiene elementi che consentono di individuare senza ambiguità la parte nei confronti della quale esso è stato proposto, come la designazione dell’atto impugnato e il suo autore. In tal caso, occorre considerare come parte convenuta l’autore dell’atto impugnato, sebbene ad esso non si faccia riferimento nella parte introduttiva del ricorso. Tuttavia, tale caso di specie va distinto da quello in cui la parte ricorrente persista nella designazione della parte convenuta cui si fa riferimento nella parte introduttiva del ricorso, pur essendo pienamente consapevole del fatto che quest’ultima non è l’autrice dell’atto impugnato. In quest’ultimo caso, occorre tenere conto della parte convenuta designata nel ricorso e, eventualmente, trarre le conseguenze di tale designazione quanto alla ricevibilità del ricorso (v. ordinanza del 16 ottobre 2006, Aisne e Nature/Commissione, T‑173/06, non pubblicata, EU:T:2006:320, punti 17 e 18 e giurisprudenza ivi citata).
34
A tale riguardo, il ricorrente ha dichiarato in particolare nelle sue osservazioni presentate il 21 marzo 2017 (v. punto 13 supra) che «[poteva] solo constatare – e deplorare – l’alone di incertezza che [sembrava] avvolgere la questione dell’APN competente in materia nella misura in cui il Parlamento europeo e la Commissione non [sembravano] fornire a tale questione la stessa risposta», che «ha presentato il suo reclamo al Segretario generale del Parlamento europeo nella sua qualità di APN, il quale non ha mai contestato la sua competenza in materia» e che «[ribadiva] che il Parlamento europeo era effettivamente l’autorità competente a esaminare il suo reclamo».
35
Dalle considerazioni sin qui svolte risulta che le domande di annullamento sono irricevibili in quanto non sono state dirette contro la Commissione.
Sulla domanda di risarcimento
36
Conformemente a costante giurisprudenza in materia di funzione pubblica, se una domanda risarcitoria presenta uno stretto nesso con una domanda di annullamento, il rigetto di quest’ultima per irricevibilità o per infondatezza determina altresì il rigetto della domanda risarcitoria (v. sentenza del 30 settembre 2003, Martínez Valls/Parlamento, T‑214/02, EU:T:2003:254, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).
37
Nella fattispecie, la domanda di annullamento presenta un nesso di tal genere con la domanda risarcitoria.
38
Poiché la domanda di annullamento è stata respinta, anche la domanda risarcitoria deve essere respinta.
39
Dall’insieme delle suesposte considerazioni risulta che il ricorso deve essere integralmente respinto.
Sulle spese
40
Ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 2, del regolamento di procedura, una parte, anche vittoriosa, può essere condannata parzialmente o totalmente alle spese, se ciò appare giustificato a causa del suo comportamento, compreso quello tenuto prima dell’avvio del giudizio.
41
Dalla suesposta motivazione della presente sentenza risulta che il ricorrente è rimasto soccombente. Inoltre, il Parlamento, nelle sue conclusioni, ha espressamente chiesto che il ricorrente sia condannato alle spese.
42
Tuttavia, risulta da questa sentenza che il fatto, da un lato, che il Parlamento abbia dichiarato la propria competenza a conoscere il reclamo del ricorrente mentre lo stesso era diretto contro un atto dell’OIL (v. punto 22 supra) e, dall’altro, che il Parlamento non abbia mai attirato l’attenzione del ricorrente sul fatto che esso non fosse l’autore della decisione impugnata dimostra una cattiva amministrazione da parte di tale istituzione e ha potuto indurre in errore il ricorrente spingendolo a proporre il presente ricorso unicamente contro il Parlamento.
43
Di conseguenza, il Tribunale ritiene che si basi su un’equa valutazione delle circostanze del caso di specie, alla luce delle disposizioni dell’articolo 135, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la decisione che il Parlamento sopporti, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal ricorrente.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il Parlamento europeo è condannato alle spese.
Collins
Barents
Passer
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 4 ottobre 2018.
Il cancelliere
E. Coulon
Il presidente
( *1 ) Lingua processuale: il francese.