SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)
12 settembre 2018 ( *1 )
«Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Assunzione – Concorso interno – Costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti – Requisito di ammissione riguardante l’anzianità di servizio presso la Commissione – Non ammissione a partecipare alle prove di un concorso»
Nella causa T‑55/17,
John Morrison Healy, agente contrattuale della Commissione europea, residente a Celbridge (Irlanda), rappresentato da S. Orlandi e T. Martin, avvocati,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata da G. Berscheid e L. Radu Bouyon, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e volta all’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso interno COM/02/AST/16 (AST 2) recante rigetto della candidatura del ricorrente,
IL TRIBUNALE (Nona Sezione),
composto da S. Gervasoni, presidente, K. Kowalik-Bańczyk e C. Mac Eochaidh (relatore), giudici,
cancelliere: M. Marescaux, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 gennaio 2018,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1
Il 16 gennaio 2013 il ricorrente, sig. John Morrison Healy, è entrato in servizio presso la Commissione europea come agente contrattuale del gruppo di funzioni III (GF III), grado 11, primo scatto.
2
Il 9 febbraio 2016 la Commissione ha pubblicato un bando di concorsi interni per esami per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di segretari/commessi di grado 2 (AST/SC 2), di assistenti di grado 2 (AST 2) e di amministratori di grado 6 (AD 6) (in prosieguo: il «bando di concorso»). Tali tre concorsi erano rispettivamente designati come segue: COM/01/AST-SC/16 (AST/SC 2) – Segretari/Commessi, COM/02/AST/16 (AST 2) – Assistenti, e COM/03/AD/16 (AD 6) – Amministratori.
3
Al titolo III, rubricato «Ammissibilità», l’articolo 2.1, lettera a), del bando di concorso prevedeva segnatamente quanto segue al riguardo della posizione amministrativa dei candidati:
«[Occorre] avere maturato un’anzianità di servizio minima di 42 mesi, non necessariamente consecutivi, in qualità di funzionario, agente temporaneo o agente contrattuale presso la Commissione; non è tenuto conto dei periodi di attività maturati presso agenzie o altre istituzioni; non si tiene conto neppure dei periodi di attività maturati presso la Commissione in qualità di agente interinare, agente ausiliario, agente locale o esperto nazionale distaccato (END)».
4
Al medesimo titolo, l’articolo 2.3, del bando di concorso stabiliva quanto segue al riguardo del diploma o dell’esperienza professionale richiesti:
«[Occorre avere] un livello di insegnamento superiore attestato da un diploma, o un livello di insegnamento secondario attestato da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore ed esperienza professionale adeguata di almeno tre anni, o una formazione professionale o un’esperienza professionale di livello equivalente».
5
Ai sensi dell’articolo 2 del bando di concorso, tutti i requisiti di ammissibilità dovevano essere soddisfatti.
6
In data imprecisata, il ricorrente si è candidato al concorso interno COM/02/AST/16 (AST 2).
7
Il 9 marzo 2016, termine ultimo per iscriversi al concorso, il ricorrente vantava 38 mesi di anzianità di servizio presso la Commissione in qualità di agente contrattuale del gruppo di funzioni III.
8
L’11 aprile 2016 la commissione giudicatrice del concorso interno COM/02/AST/16 (AST 2), ha informato il ricorrente della sua decisione di respingere la sua candidatura (in prosieguo: la «decisione impugnata»), dal momento che egli non soddisfaceva il requisito stabilito dal bando di concorso richiedente un’anzianità di servizio presso la Commissione di almeno 42 mesi (in prosieguo: il «requisito controverso»).
9
L’11 luglio 2016 il ricorrente ha presentato reclamo avverso la decisione impugnata.
10
Con decisione del 19 ottobre 2016, notificata al ricorrente in pari data, l’autorità investita del potere di nomina (in prosieguo: l’«AIPN») ha respinto il reclamo dello stesso.
Procedimento e conclusioni delle parti
11
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 gennaio 2017, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.
12
Interrogato al riguardo dalla cancelleria del Tribunale, il ricorrente, con lettera del 23 febbraio 2017, ha acconsentito alla riunione della presente causa alle cause T‑73/17, RS/Commissione, e T‑79/17, Schoonjans/Commissione, ai fini della fase orale del procedimento.
13
Il 3 aprile 2017 la Commissione ha depositato il controricorso.
14
Con lettera del 18 maggio 2017 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al deposito di una memoria di replica.
15
Con lettera del 30 maggio 2017 il ricorrente ha chiesto lo svolgimento di un’udienza.
16
Con decisione del 14 novembre 2017 il presidente della Nona Sezione del Tribunale ha deciso di non riunire la presente causa alle cause T‑73/17, RS/Commissione, e T‑79/17, Schoonjans/Commissione.
17
Le parti sono state sentite nelle loro difese e nelle risposte ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 18 gennaio 2018.
18
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–
annullare la decisione impugnata;
–
condannare la Commissione alle spese.
19
La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso;
–
condannare il ricorrente alle spese.
In diritto
Argomenti delle parti
20
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un unico motivo vertente, in sostanza, su un’eccezione di illegittimità riguardante la contrarietà del requisito controverso, su cui si è fondata la decisione impugnata, alle disposizioni imperative dell’articolo 27, primo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»). Nel richiedere che i candidati possiedano un’anzianità di servizio di 42 mesi, l’AIPN avrebbe limitato in modo sproporzionato l’accesso al concorso interno COM/02/AST/16 (AST 2).
21
Ad avviso del ricorrente, l’articolo 27 dello Statuto impone, al contrario, all’AIPN di svolgere le procedure di assunzione su una base quanto più ampia possibile, dato che qualsiasi limitazione del numero di persone che possono partecipare a un concorso interno deve essere giustificata alla luce delle esigenze connesse ai posti da coprire e, più in generale, dell’interesse del servizio.
22
Orbene, la necessità di possedere un’anzianità di servizio di 42 mesi presso la Commissione non sarebbe giustificata dall’interesse del servizio. Tale obiettivo non sarebbe peraltro perseguito in modo sistematico, poiché, al titolo III, rubricato «Ammissibilità», l’articolo 2.3, del bando di concorso indicherebbe che i candidati devono possedere un’esperienza professionale di almeno 36 mesi.
23
Inoltre, un’anzianità di servizio di 42 mesi non può, secondo il ricorrente, essere automaticamente considerata più rilevante di un’anzianità di 36 mesi acquisita in seno alla Commissione. Tale requisito, considerato isolatamente, non sarebbe sufficiente a consentire all’AIPN di valutare l’esperienza professionale di un agente e la sua idoneità a esercitare le funzioni del posto da coprire, dato che questa non terrebbe conto di circostanze – come un rinnovo del contratto precedente – indicative dell’esperienza e dell’idoneità in parola.
24
In ogni caso, nel prevedere che gli agenti contrattuali dei gruppi di funzioni da II a IV possono essere ammessi a partecipare ai concorsi interni solo se hanno maturato tre anni di servizio presso l’istituzione, l’articolo 82, paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo, il «RAA»), su cui si basa il requisito controverso, si fonderebbe sulla presunzione che gli agenti contrattuali con un’anzianità di servizio inferiore a tale durata non potrebbero mai essere identificati come potenziali candidati che possano essere dotati delle più alte qualità di competenza per i posti da coprire mediante concorsi interni.
25
Nel richiedere che i candidati vantino un’anzianità di servizio di 42 mesi, il bando di concorso avrebbe dunque negativamente inciso sulla capacità dell’AINP di selezionare il più appropriato tra una cerchia di candidati sufficientemente estesa, e ciò in violazione dell’articolo 27, primo comma, dello Statuto. Sulla base in particolare della sentenza del 31 marzo 1965, Rauch/Commissione (16/64, EU:C:1965:29), il ricorrente ritiene infine che tale necessità sarebbe a maggior ragione illegittima alla luce del fatto che, in precedenza, l’espressione «concorso interno all’istituzione» riguardava, in linea di principio, tutte le persone in servizio, a qualunque titolo, presso l’istituzione.
26
La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente.
Giudizio del Tribunale
27
Ai sensi dell’articolo 27, primo comma, dello Statuto, «[l]e assunzioni debbono assicurare all’istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, efficienza e integrità, assunti su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri dell’Unione. Nessun impiego deve essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro».
28
In primo luogo, occorre richiamare i principi sanciti dalla giurisprudenza relativi alle condizioni e alle modalità di organizzazione di un concorso.
29
Innanzitutto, la funzione essenziale del bando di concorso consiste nell’informare gli interessati, con la maggiore precisione possibile, del tipo di condizioni richieste per occupare il posto di cui trattasi, al fine di porli in grado di valutare se sia per essi opportuno presentare la propria candidatura (v., sentenza del 31 gennaio 2006, Giulietti/Commissione, T‑293/03, EU:T:2006:37, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).
30
In seguito, l’istituzione dispone, al riguardo, di un ampio potere discrezionale per determinare i criteri di capacità richiesti dai posti da coprire e per determinare, in relazione a tali criteri e nell’interesse del servizio, le condizioni e le modalità di organizzazione di un concorso (v., in tal senso, sentenze del 9 ottobre 2008, Chetcuti/Commissione, C‑16/07 P, EU:C:2008:549, punti 76 e 77 e giurisprudenza citata; del 31 gennaio 2006, Giulietti/Commissione, T‑293/03, EU:T:2006:37, punto 63 e giurisprudenza citata, e del 13 dicembre 2006, Heus/Commissione, T‑173/05, EU:T:2006:392, punto 36 e giurisprudenza citata).
31
Tuttavia, l’esercizio del potere discrezionale di cui dispongono le istituzioni nell’organizzazione di concorsi, in particolare per quanto riguarda la fissazione dei requisiti di ammissione, deve essere compatibile con le disposizioni imperative dell’articolo 27, primo comma, e dell’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto. Ed è per l’appunto in termini imperativi che l’articolo 27, primo comma, dello Statuto definisce il fine di ogni assunzione e che l’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto fissa l’ambito delle procedure da seguire al fine di coprire i posti vacanti. Di conseguenza, tale potere deve sempre essere esercitato in funzione delle esigenze connesse ai posti da coprire e, più in generale, dell’interesse del servizio (v. sentenza del 13 dicembre 2006, Heus/Commissione, T‑173/05, EU:T:2006:392, punto 37 e giurisprudenza citata; v. altresì, in tal senso, sentenza del 17 novembre 2009, Di Prospero/Commissione, F‑99/08, EU:F:2009:153, punti 28 e 29 e giurisprudenza citata).
32
Con specifico riguardo ai requisiti che limitano l’iscrizione di candidati a un concorso, se è vero che possono certamente essere tali da restringere le possibilità per l’istituzione di assumere i candidati migliori ai sensi dell’articolo 27, primo comma, dello Statuto, da ciò non deriva, però, che ogni requisito che comporta una siffatta limitazione sia contrario al suddetto articolo. Invero, il potere discrezionale dell’amministrazione nell’organizzazione dei concorsi e, più in generale, l’interesse del servizio consentono all’istituzione di porre i requisiti che essa ritiene appropriati e che, pur limitando l’accesso dei candidati a un concorso, e quindi, necessariamente, il numero di candidati iscritti, non comportano tuttavia il rischio di compromettere l’obiettivo di garantire l’iscrizione dei candidati dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità ai sensi dell’articolo 27, primo comma, dello Statuto (v., in tal senso, sentenza del 17 novembre 2009, Di Prospero/Commissione, F‑99/08, EU:F:2009:153, punto 30).
33
Sono quindi considerati contrari all’articolo 27, primo comma, dello Statuto solamente i requisiti che limitano l’accesso dei candidati a un concorso che comportino il rischio di compromettere l’obiettivo di garantire l’iscrizione dei candidati dotati delle più alte qualità (v., in tal senso, sentenze del 6 marzo 1997, de Kerros e Kohn-Berge/Commissione, T‑40/96 e T‑55/96, EU:T:1997:28, punto 40, e del 17 novembre 2009, Di Prospero/Commissione, F‑99/08, EU:F:2009:153, punto 32).
34
Infine, occorre rammentare che, alla luce dell’ampio potere discrezionale riconosciuto alle istituzioni in tale ambito, il sindacato del Tribunale sul rispetto del requisito relativo all’interesse del servizio deve limitarsi alla questione se l’istituzione si sia mantenuta entro limiti ragionevoli, non censurabili, e non abbia fatto uso del suo potere discrezionale in maniera manifestamente erronea (v., in tal senso, sentenza del 19 giugno 2015, Z/Corte di giustizia, T‑88/13 P, EU:T:2015:393, punto 106).
35
In secondo luogo, è opportuno determinare la portata dell’articolo 82, paragrafo 7, prima frase, del RAA.
36
L’articolo 82, paragrafo 7, prima frase, del RAA prevede che gli agenti contrattuali appartenenti ai gruppi di funzioni da II a IV siano ammessi a partecipare a concorsi interni solo qualora abbiano maturato tre anni di servizio presso l’istituzione.
37
Anzitutto e contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il legislatore dell’Unione europea ha scelto, all’articolo 82, paragrafo 7, prima frase, del RAA, di limitare il potere discrezionale delle istituzioni mediante la fissazione di una soglia di tre anni di anzianità di servizio al di sotto della quale gli agenti contrattuali dei gruppi di funzioni da II a IV non possono, indipendentemente dalle loro qualità e meriti professionali, essere ammessi a partecipare a concorsi interni. Una siffatta limitazione deriva, alla luce dell’articolo 29, paragrafo 1, terzo comma, dello Statuto, dal carattere eccezionale dell’organizzazione di concorsi interni aperti a detti agenti contrattuali. Tale interpretazione è, del resto, corroborata dalla lettura dei lavori preparatori del regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (GU 2013, L 287, pag. 15). La commissione giuridica del Parlamento europeo aveva dunque precisato che a siffatti concorsi potevano essere ammessi agenti contrattuali solo «a condizione che allo scadere del termine entro il quale devono pervenire le candidature essi abbiano lavorato per almeno tre anni (…) per l’istituzione interessata» [emendamento n. 30 della relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (COM(2011)0890 – C7-0507/2011 – 2011/0455(COD)), pag. 26].
38
La giurisprudenza aveva, poi, già ammesso, prima di tale riforma legislativa, requisiti di anzianità di servizio della durata di tre anni (sentenze del 6 marzo 1997, de Kerros e Kohn-Berge/Commissione, T‑40/96 e T‑55/96, EU:T:1997:28, punto 47, e del 17 novembre 2009, Di Prospero/Commissione, F‑99/08, EU:F:2009:153, punto 31), di cinque anni (sentenza del 13 dicembre 2006, Heus/Commissione, T‑173/05, EU:T:2006:392, punti 38, 40 e 42) e di dieci anni (sentenza del21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commissione, T‑214/99, EU:T:2000:272, punti 56 e 61), poiché, in tali cause, l’istituzione in questione aveva esercitato il suo ampio potere discrezionale nel rispetto del requisito connesso all’interesse del servizio.
39
Infine, è già stato statuito che l’esigenza di un certo numero di anni di anzianità di servizio costituisce uno strumento idoneo a garantire che i funzionari possiedano le qualità prescritte dall’articolo 27, primo comma, dello Statuto e, pertanto, a tutelare l’interesse del servizio. Infatti, il possesso di una certa anzianità e, quindi, di una significativa esperienza presso le istituzioni dell’Unione europea, costituisce un «indizio certo» dell’esistenza delle qualità sopraindicate (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2006, Heus/Commissione, T‑173/05, EU:T:2006:392, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
40
Un siffatto requisito di anzianità permette di garantire che le persone ammesse al concorso interno siano state sottoposte al regime applicabile al personale amministrativo delle istituzioni, in particolare le regole relative alla valutazione e alla disciplina, per un periodo determinato e che abbiano dimostrato le loro capacità in tale ambito. La procedura di assunzione assicura quindi all’istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità come valutate dalle istituzioni stesse (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2006, Heus/Commissione, T‑173/05, EU:T:2006:392, punto 41).
41
Ne discende che, come sostiene la Commissione, l’istituzione che decida di organizzare, in via eccezionale, un concorso interno aperto agli agenti contrattuali appartenenti ai gruppi di funzioni da II a IV è tenuta a rispettare la soglia di tre anni di anzianità di servizio fissata dall’articolo 82, paragrafo 7, prima frase, del RAA. Tale istituzione può tuttavia, tenuto conto del suo ampio potere discrezionale e nel rispetto delle disposizioni imperative di cui all’articolo 27, primo comma, e dell’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto, stabilire, per taluni impieghi o taluni gruppi di funzioni, requisiti più rigorosi richiedendo, in particolare, di possedere un’anzianità di servizio superiore al minimo previsto dall’articolo 82, paragrafo 7, prima frase, del RAA (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 13 luglio 1989, Jaenicke Cendoya/Commissione, 108/88, EU:C:1989:325, punto 24).
42
Tale conclusione, che comporta l’esclusione degli agenti contrattuali che non soddisfano le condizioni di anzianità di servizio definite dall’istituzione di cui trattasi, non può essere confutata, al contrario di quanto sostiene il ricorrente, dal fatto che, in precedenza, l’espressione «concorso interno all’istituzione» riguardava, in linea di principio, tutte le persone in servizio, a qualunque titolo, presso la stessa.
43
Infatti, l’obbligo di ammettere a un concorso interno all’istituzione ogni persona al servizio di questa pregiudicherebbe il suo ampio potere discrezionale (v., in tal senso, sentenza del 9 ottobre 2008, Chetcuti/Commissione, C‑16/07 P, EU:C:2008:549, punti da 70 a 76, e del 24 settembre 2009, Brown/Commissione, F‑37/05, EU:F:2009:121, punto 68) e, pertanto, non è quindi possibile riconoscere alcun diritto assoluto di partecipare a un concorso interno a un istituzione agli agenti e ai funzionari della stessa (v., in tal senso, sentenze del 6 marzo 1997, de Kerros e Kohn-Berge/Commissione, T‑40/96 e T‑55/96, EU:T:1997:28, punto 39, e dell’8 novembre 2006, Chetcuti/Commissione, T‑357/04, EU:F:2006:339, punto 42).
44
Nella fattispecie, occorre constatare che il requisito controverso, che richiede che i candidati ai concorsi interni possiedano un’anzianità di servizio di 42 mesi, non necessariamente consecutivi, rispetta la condizione connessa all’interesse del servizio.
45
Emerge, infatti, dalla giurisprudenza citata ai precedenti punti da 38 a 40 che l’esigenza di un certo numero di anni di anzianità di servizio costituisce un «indizio certo» dell’esistenza, tra i candidati ai concorsi interni, delle qualità prescritte dall’articolo 27, primo comma, dello Statuto.
46
Al tal riguardo, il bando di concorso precisa quindi espressamente che l’interesse del servizio esige che l’assunzione di agenti temporanei come funzionari garantisca alla Commissione la collaborazione di funzionati dotati delle più alte qualità di competenza, di rendimento e di integrità e che, a tal fine, soltanto i candidati in possesso di comprovata esperienza in un dato gruppo di funzioni diventino funzionari immediatamente operativi.
47
Come indicato dalla Commissione nel controricorso, l’organizzazione dei concorsi interni previsti dal bando di concorso traduce dunque l’interesse del servizio in un duplice obiettivo, vale a dire, da un lato, regolarizzare la situazione di taluni agenti temporanei e contrattuali rendendoli titolari e, dall’altro, selezionare un personale non solo altamente qualificato, ma immediatamente operativo.
48
Si deve ancora rilevare che, in risposta a un quesito scritto del Tribunale, la Commissione ha trasmesso il resoconto della riunione di dialogo sociale sui concorsi interni aperti agli agenti contrattuali dell’11 dicembre 2015. Ne emerge che la Commissione aveva inizialmente previsto di esigere un’anzianità di servizio di quattro anni. Tale condizione era motivata «mediante l’imposizione di [quattro] anni di esperienza professionale presso le istituzioni si otteneva una certa garanzia circa la qualità professionale degli agenti interessati nei limiti in cui tali agenti hanno beneficiato di un rinnovo contrattuale». Tuttavia, tenuto conto delle osservazioni di svariate organizzazioni sindacali che proponevano che tale anzianità di servizio fosse di tre anni, la Commissione ha definitivamente fissato a tre anni e mezzo la durata del requisito controverso (pagina 4 del resoconto).
49
Sin dall’inizio, la Commissione ha così voluto che i candidati possiedano un’anzianità di servizio minima, inizialmente di quattro anni e in ultimo di tre anni e mezzo, poiché la stessa conferisce una certa garanzia circa la loro qualità professionale. In tali circostanze, detta istituzione non ha utilizzato il suo potere discrezionale in modo manifestamente erroneo laddove nel bando di concorso ha richiesto quale requisito relativo all’anzianità di servizio una durata di solo sei mesi superiore alla durata minima di cui all’articolo 82, paragrafo 7, prima frase, del RAA.
50
Inoltre, non può essere accolto nemmeno l’argomento del ricorrente vertente sull’incompatibilità del requisito controverso con il principio di proporzionalità.
51
Secondo una giurisprudenza costante della Corte, il principio di proporzionalità esige che gli atti delle istituzioni dell’Unione siano idonei a realizzare gli obiettivi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non superino i limiti di quanto idoneo e necessario al conseguimento degli obiettivi stessi (sentenza dell’8 aprile 2014, Digital Rights Ireland e a., C‑293/12 e C‑594/12, EU:C:2014:238, punto 46 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, tenuto conto dell’ampio potere discrezionale di cui dispone l’AIPN per determinare i criteri di capacità richiesti dai posti da coprire e per fissare, in funzione di tali criteri e, più in generale, nell’interesse del servizio, le condizioni e le modalità di organizzazione di un concorso (sentenza del 5 febbraio 1997, Petit-Laurent/Commissione, T‑211/95, EU:T:1997:13, punto 54), solo il carattere manifestamente inadeguato del requisito controverso rispetto all’obiettivo perseguito può inficiare la legittimità del bando di concorso (v., in tal senso, sentenza dell’8 giugno 2010, Vodafone e a., C‑58/08, EU:C:2010:321, punto 52). Da ultimo, occorre rammentare che il fine di ogni concorso organizzato in seno all’Unione consiste come emerge dall’articolo 27, primo comma, dello Statuto, nell’assicurare all’istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità (sentenza del 14 aprile 2011, Clarke e a./UAMI, F‑82/08, EU:F:2011:45, punto 181).
52
A tal riguardo, emerge, anzitutto, dalle considerazioni indicate ai precedenti punti da 44 a 49 che la necessità di possedere un’anzianità di servizio di 42 mesi è atta a raggiungere il duplice obiettivo perseguito, vale a dire, da un lato, regolarizzare la situazione di taluni agenti temporanei e contrattuali rendendoli titolari e, dall’altro, selezionare un personale non solo altamente qualificato, ma immediatamente operativo.
53
La condizione controversa non eccede, poi, i limiti di quanto idoneo e necessario al conseguimento di tale duplice obiettivo. Da un lato, nel richiedere il possesso di un’anzianità di servizio di 42 mesi, essa supera di solo sei mesi la durata minima prevista dall’articolo 82, paragrafo 7, prima frase, del RAA. Orbene, il Tribunale ha già ammesso, come indicato al precedente punto 38, condizioni di anzianità di servizio di una durata ben superiore a 42 mesi, dato che, come nel caso di specie, l’istituzione di cui trattasi aveva esercitato il suo ampio potere discrezionale compatibilmente all’interesse del servizio. Dall’altro lato, come precisato dalla Commissione in risposta a un quesito scritto del Tribunale, l’84% dei 615 candidati iscritti al concorso interno COM/02/AST/16 (AST 2) erano ammissibili.
54
Tale ultima constatazione è sufficiente, da ultimo, a respingere l’argomento del ricorrente secondo cui il requisito controverso non avrebbe consentito all’AIPN di svolgere la procedura di assunzione su una base quanto più ampia possibile. Emerge infatti dalle cifre comunicate dalla Commissione che 519 candidati hanno potuto partecipare al concorso di cui trattasi.
55
Tenuto conto di tali elementi, occorre considerare che, nel fissare la condizione controversa, la Commissione non ha utilizzato il suo potere discrezionale in modo manifestamente erroneo e, pertanto, non ha violato le disposizioni imperative dell’articolo 27, primo comma, dello Statuto.
56
È dunque necessario respingere l’eccezione di illegittimità e, di conseguenza, il ricorso.
Sulle spese
57
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Nella fattispecie, poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Nona Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. John Morrison Healy è condannato alle spese.
Gervasoni
Kowalik-Bańczyk
Mac Eochaidh
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 settembre 2018.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il francese.
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