SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)
12 settembre 2018 ( *1 )
«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Assunzione – Concorso interno – Costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di assistenti – Requisito di ammissione riguardante l’esercizio dell’attività senza interruzione nei dodici mesi che precedono la data di scadenza del termine per il deposito delle candidature – Aspettativa per motivi personali – Non ammissione a partecipare alle prove di un concorso»
Nella causa T‑73/17,
RS, ex agente temporaneo della Commissione europea, rappresentato da S. Orlandi e T. Martin, avvocati,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata da G. Berscheid e L. Radu Bouyon, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso interno COM/02/AST/16 (AST 2) recante rigetto della candidatura del ricorrente e, dall’altro, al risarcimento del danno asseritamente subito,
IL TRIBUNALE (Nona Sezione),
composto da S. Gervasoni, presidente, K. Kowalik-Bańczyk e C. Mac Eochaidh (relatore), giudici,
cancelliere: M. Marescaux, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 gennaio 2018,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1
Tra il 16 giugno 2010 e il 15 giugno 2013, il ricorrente, RS, ha lavorato per la Commissione come agente contrattuale del gruppo di funzioni III. Dal 16 giugno 2013 al 15 giugno 2016 egli ha svolto le sue funzioni in qualità di agente temporaneo in forza di un contratto stipulato a norma dell’articolo 2, lettera b), del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA»).
2
Dal 1o ottobre al 30 novembre 2015, l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ha autorizzato il ricorrente a beneficiare di un’aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 17 del RAA.
3
Il 9 febbraio 2016, la Commissione ha pubblicato un bando di concorsi interni per esami per la costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di segretari/commessi di grado 2 (AST/SC 2), di assistenti di grado 2 (AST 2) e di amministratori di grado 6 (AD 6) (in prosieguo: il «bando di concorso»). Tali tre concorsi erano rispettivamente designati come segue: COM/01/AST-SC/16 (AST/SC 2) – Segretari/Commessi, COM/02/AST/16 (AST 2) – Assistenti, e COM/03/AD/16 (AD 6) – Amministratori.
4
Al titolo III, rubricato «Ammissibilità», l’articolo 2.1, del bando di concorso prevedeva segnatamente quanto segue al riguardo della posizione amministrativa dei candidati:
«Occorre:
a)
aver maturato un’anzianità di servizio minima di 42 mesi, non necessariamente consecutivi, in qualità di funzionario, agente temporaneo o agente contrattuale presso la Commissione; non è tenuto conto dei periodi di attività maturati presso agenzie o altre istituzioni; non si tiene conto neppure dei periodi di attività maturati presso la Commissione in qualità di agente interinale, agente ausiliario, agente locale o esperto nazionale distaccato (END);
b)
aver trascorso almeno i dodici mesi che precedono la data di scadenza dell’iscrizione per via elettronica in qualità di funzionario, agente temporaneo o agente contrattuale presso la Commissione; durante questi dodici mesi occorre trovarsi in “attività di servizio”, “congedo per servizio militare”, “congedo parentale o per motivi familiari”, “comando nell’interesse del servizio” o “comando su richiesta” (nei primi sei mesi del comando su richiesta), ai sensi degli articoli 37 e seguenti dello [Statuto dei funzionari dell’Unione europea]».
5
In data imprecisata, il ricorrente si è candidato al concorso interno COM/02/AST/16 (AST 2).
6
L’11 aprile 2016 la commissione giudicatrice del concorso interno COM/02/AST/16 (AST 2) ha informato il ricorrente della sua decisione di respingere la sua candidatura (in prosieguo: la «decisione impugnata»), dal momento che egli non soddisfaceva il requisito stabilito dal bando di concorso che richiedeva di «aver trascorso almeno i dodici mesi che precedono la data di scadenza dell’iscrizione per via elettronica in “attività di servizio”, “congedo per servizio militare”, “congedo parentale o per motivi familiari”, “comando nell’interesse del servizio” o “comando su richiesta” (nei primi sei mesi del comando su richiesta), ai sensi degli articoli 37 e seguenti dello [Statuto dei funzionari dell’Unione europea]» (in prosieguo: il «requisito controverso»).
7
L’11 luglio 2016 il ricorrente ha presentato un reclamo avverso la decisione impugnata.
8
Con decisione del 21 ottobre 2016, notificata al ricorrente il 24 ottobre successivo, l’autorità investita del potere di nomina (in prosieguo: l’«AIPN») ha respinto il reclamo e ha trasmesso la sua decisione ai suoi legali.
Procedimento e conclusioni delle parti
9
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 febbraio 2017, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.
10
Con lettera del 3 febbraio 2017 il ricorrente ha chiesto, da una parte, di poter beneficiare dell’anonimato ai sensi dell’articolo 66 del regolamento di procedura del Tribunale e, dall’altra parte, che la sua causa fosse riunita, per ragioni di connessione, con la causa T‑55/17, Healy/Commissione, ai sensi dell’articolo 68 di tale regolamento.
11
Con lettera del 15 febbraio 2017 il ricorrente e la Commissione sono stati invitati a presentare le loro osservazioni sull’eventuale riunione della presente causa con le cause T‑55/17, Healy/Commissione e T‑79/17 Schoonjans/Commissione.
12
Con lettera del 23 febbraio 2017 il ricorrente si è espresso a favore della riunione della presente causa con le cause T‑55/17, Healy/Commissione e T‑79/17 Schoonjans/Commissione, e non ha chiesto il trattamento riservato dei dati contenuti negli atti di causa e nella documentazione in atti.
13
Il 4 aprile 2017 la Commissione ha depositato il controricorso.
14
Con decisione del 6 aprile 2017 il Tribunale ha accolto la richiesta di anonimato presentata dal ricorrente.
15
Con lettera del 18 maggio 2017 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al deposito di una memoria di replica.
16
Con lettera del 30 maggio 2017 il ricorrente ha chiesto lo svolgimento di un’udienza.
17
Con decisione del 14 novembre 2017 il presidente della Nona Sezione del Tribunale ha deciso di non riunire la presente causa con le cause T‑55/17, Healy/Commissione e T‑79/17 Schoonjans/Commissione.
18
Le parti sono state sentite nelle loro difese e nelle risposte ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 18 gennaio 2018.
19
Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
–
annullare la decisione impugnata;
–
condannare la Commissione a versargli una somma pari a EUR 5000 a titolo di risarcimento del danno morale asseritamente subito;
–
condannare la Commissione alle spese.
20
La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso;
–
condannare il ricorrente alle spese.
In diritto
Sulla domanda di annullamento
Argomenti delle parti
21
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un motivo unico, che attiene, in sostanza, a un’eccezione d’illegittimità del bando di concorso vertente sul fatto che il requisito controverso, sul quale si basa la decisione impugnata, viola, da una parte, l’articolo 24 bis e l’articolo 27, primo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), e, dall’altra parte, il principio di parità di trattamento.
22
Secondo il ricorrente, risulta dall’articolo 29 dello Statuto che i concorsi interni di un’istituzione sono aperti a tutte le persone che lavorano per essa, compresi gli agenti temporanei, e che qualsiasi eccezione a questo principio deve essere debitamente giustificata nell’interesse del servizio.
23
Per il ricorrente, è pacifico che egli fosse in servizio presso la Commissione al momento della presentazione e dell’esame della sua candidatura al concorso interno COM/02/AST/16 (AST 2). Egli ritiene inoltre che sarebbe la prima volta che la Commissione interpreti il requisito per il candidato di «essere in servizio presso l’istituzione» come consistente nel trovarsi in attività di servizio (o in una delle situazioni di congedo contemplate nel bando di concorso) durante i dodici mesi che precedono la scadenza delle iscrizioni al concorso.
24
Contrariamente a quanto affermato dall’AIPN nella sua decisione del 21 ottobre 2016, il requisito controverso non potrebbe, ad avviso del ricorrente, conseguire il duplice scopo perseguito, vale a dire, da una parte, disporre di personale altamente qualificato e immediatamente operativo e, dall’altra parte, regolarizzare, nell’interesse del servizio, la situazione degli agenti contrattuali e temporanei che hanno lavorato per la Commissione per un periodo continuo e prolungato.
25
In primo luogo, il ricorrente ritiene che non vi sia alcun motivo di supporre che egli rischiasse di essere «immediatamente meno operativo» rispetto a un altro agente che avesse beneficiato di un congedo più lungo (ad esempio un congedo parentale o un congedo per servizio militare), ma che avesse una minore anzianità di servizio.
26
Il requisito controverso violerebbe anche il principio di parità di trattamento, poiché i candidati sarebbero stati trattati in modo diverso, senza una ragione oggettiva, secondo il tipo di congedo preso durante i dodici mesi che precedono la scadenza delle iscrizioni al concorso interno COM/02/AST/16 (AST 2). Ad avviso del ricorrente, l’AIPN ha errato nel ritenere che tale principio sia stato rispettato, giacché tutti i candidati che avevano preso un’aspettativa per motivi personali o un’aspettativa senza assegni sono stati trattati allo stesso modo. Analogamente, tale differenza di trattamento non può essere spiegata dal fatto che, a differenza degli agenti che prendono un’aspettativa per motivi personali, gli agenti che prendono un congedo parentale o per motivi familiari restano iscritti al regime comune di assicurazione malattia dell’Unione europea e continuano a maturare diritti a pensione.
27
Infine, il ricorrente contesta che il suo congedo sia una scelta personale, non collegata con l’interesse del servizio. Da una parte, tale congedo è concesso, ai sensi dell’articolo 17 del RAA, solamente quando la domanda è compatibile con l’interesse del servizio. Dall’altra parte, tale congedo gli avrebbe permesso di agevolare il suo perfezionamento professionale, di cui si dovrebbe tenere conto conformemente all’articolo 24 bis dello Statuto.
28
In secondo luogo, il ricorrente ritiene che l’obiettivo di regolarizzare la situazione degli agenti che hanno lavorato presso la Commissione non trovi alcun fondamento nel bando di concorso. Inoltre, il suddetto bando prevedrebbe in particolare che i candidati devono avere un’esperienza di servizio di almeno 42 mesi non necessariamente consecutivi.
29
Per questi motivi, il requisito controverso violerebbe gli articoli 24 bis e 27 dello Statuto, in quanto non sarebbe collegato con i meriti degli agenti candidati al concorso interno COM/02/AST/16 (AST 2).
30
In ogni caso, tenuto conto della brevità del suo congedo, il ricorrente sostiene, in sostanza, che il requisito controverso conduce a un risultato sproporzionato alla luce dell’obiettivo perseguito dal bando di concorso.
31
La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente.
Giudizio del Tribunale
32
Ai sensi dell’articolo 24 bis dello Statuto:
«L’Unione facilita il perfezionamento professionale del funzionario, compatibilmente con le esigenze del buon funzionamento dei servizi e conformemente ai loro interessi.
Di tale perfezionamento si tiene conto anche ai fini dello svolgimento della carriera».
33
L’articolo 27, primo comma, dello Statuto dispone quanto segue:
«Le assunzioni debbono assicurare all’istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, efficienza e integrità, assunti su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri dell’Unione. Nessun impiego deve essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro».
34
In primo luogo, occorre richiamare i principi sanciti dalla giurisprudenza relativi alle condizioni e alle modalità d’organizzazione di un concorso.
35
Innanzitutto, la funzione essenziale del bando di concorso consiste nell’informare gli interessati, con la maggiore precisione possibile, del tipo di condizioni richieste per occupare il posto di cui trattasi, al fine di porli in grado di valutare se sia per essi opportuno presentare la propria candidatura (v. sentenza del 31 gennaio 2006, Giulietti/Commissione, T‑293/03, EU:T:2006:37, punto 63 e giurisprudenza citata).
36
In seguito, l’istituzione dispone, a tal riguardo, di un ampio potere discrezionale per determinare i criteri di capacità richiesti dai posti da coprire e per determinare, in relazione a tali criteri e nell’interesse del servizio, le condizioni e le modalità di organizzazione di un concorso (v., in tal senso, sentenze del 9 ottobre 2008, Chetcuti/Commissione, C‑16/07 P, EU:C:2008:549, punti 76 e 77 e giurisprudenza citata; del 31 gennaio 2006, Giulietti/Commissione, T‑293/03, EU:T:2006:37, punto 63, e giurisprudenza citata, e del 13 dicembre 2006, Heus/Commissione, T‑173/05, EU:T:2006:392, punto 36 e giurisprudenza citata).
37
Tuttavia, l’esercizio del potere discrezionale di cui dispongono le istituzioni nell’organizzazione di concorsi, in particolare per quanto riguarda la fissazione dei requisiti di ammissione, deve essere compatibile con le disposizioni imperative dell’articolo 27, primo comma, e dell’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto. Ed è per l’appunto in termini imperativi che l’articolo 27, primo comma, dello Statuto definisce il fine di ogni assunzione e che l’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto fissa l’ambito delle procedure da seguire al fine di coprire i posti vacanti. Di conseguenza, tale potere deve sempre essere esercitato in funzione delle esigenze connesse ai posti da coprire e, più in generale, dell’interesse del servizio (v. sentenza del 13 dicembre 2006, Heus/Commissione, T‑173/05, EU:T:2006:392, punto 37 e giurisprudenza citata; v. anche, in tal senso, sentenza del 17 novembre 2009, Di Prospero/Commissione, F‑99/08, EU:F:2009:153, punti 28 e 29 e giurisprudenza citata).
38
Con specifico riguardo ai requisiti che limitano l’iscrizione di candidati a un concorso, se è vero che possono certamente essere tali da restringere le possibilità per l’istituzione di assumere i candidati migliori ai sensi dell’articolo 27, primo comma, dello Statuto, da ciò non deriva, però, che ogni requisito che comporta una siffatta limitazione sia contrario al suddetto articolo. Invero, il potere discrezionale dell’amministrazione nell’organizzazione dei concorsi e, più in generale, l’interesse del servizio consentono all’istituzione di porre i requisiti che essa ritiene appropriati e che, pur limitando l’accesso dei candidati a un concorso, e quindi – necessariamente – il numero di candidati iscritti, non comportano tuttavia il rischio di compromettere l’obiettivo di garantire l’iscrizione dei candidati dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità ai sensi dell’articolo 27, primo comma, dello Statuto (v., in tal senso, sentenza del 17 novembre 2009, Di Prospero/Commissione, F‑99/08, EU:F:2009:153, punto 30).
39
A tal riguardo, e come sostiene la Commissione, la giurisprudenza ha già stabilito che non esiste un obbligo di ammettere a un concorso interno all’istituzione ogni persona al servizio di questa. Un tale obbligo pregiudicherebbe, infatti, l’ampio potere discrezionale riconosciuto a tale istituzione (v., in tal senso, sentenze del 9 ottobre 2008, Chetcuti/Commissione, C‑16/07 P, EU:C:2008:549, punti da 70 a 76, e del 24 settembre 2009, Brown/Commissione, F‑37/05, EU:F:2009:121, punto 68). Non è quindi possibile riconoscere alcun diritto assoluto di partecipare a un concorso interno di un’istituzione agli agenti e ai funzionari della stessa (v., in tal senso, sentenze del 6 marzo 1997, de Kerros e Kohn-Berge/Commissione, T‑40/96 e T‑55/96, EU:T:1997:28, punto 39, e 8 novembre 2006, Chetcuti/Commissione, T‑357/04, EU:T:2006:339, punto 42).
40
Sono quindi considerati contrari all’articolo 27, primo comma, dello Statuto solamente i requisiti che limitano l’accesso dei candidati a un concorso e che comportino il rischio di compromettere l’obiettivo di garantire l’iscrizione dei candidati dotati delle più alte qualità (v., in tal senso, sentenze del 6 marzo 1997, de Kerros e Kohn-Berge/Commissione, T‑40/96 e T‑55/96, EU:T:1997:28, punto 40, e del 17 novembre 2009, Di Prospero/Commissione, F‑99/08, EU:F:2009:153, punto 32).
41
Infine, occorre rammentare che, alla luce dell’ampio potere discrezionale riconosciuto alle istituzioni in tale ambito, il sindacato del Tribunale sul rispetto del requisito relativo all’interesse del servizio deve limitarsi alla questione se l’istituzione si sia mantenuta entro limiti ragionevoli, non censurabili, e non abbia fatto uso del suo potere discrezionale in maniera manifestamente erronea (v., in tal senso, sentenza del 19 giugno 2015, Z/Corte di giustizia, T‑88/13 P, EU:T:2015:393, punto 106).
42
In secondo luogo, occorre inoltre ricordare in quali condizioni le istituzioni possono richiedere ai candidati di un concorso interno di possedere un periodo di anzianità di servizio.
43
A tal riguardo, è già stato statuito che l’esigenza di un certo numero di anni di anzianità di servizio costituisce uno strumento idoneo a garantire che i funzionari possiedano le qualità prescritte dall’articolo 27, primo comma, dello Statuto e, pertanto, a tutelare l’interesse del servizio. Infatti, il possesso di una certa anzianità e, quindi, di una significativa esperienza presso le istituzioni dell’Unione europea, costituisce un «indizio certo» dell’esistenza delle qualità sopraindicate (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2006, Heus/Commissione, T‑173/05, EU:T:2006:392, punto 40 e giurisprudenza citata).
44
Un siffatto requisito di anzianità permette di garantire che le persone ammesse al concorso interno siano state sottoposte al regime applicabile al personale amministrativo delle istituzioni, in particolare alle regole relative alla valutazione e alla disciplina, per un periodo determinato e che abbiano dimostrato le loro capacità in tale ambito. La procedura di assunzione assicura quindi all’istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, come valutate dalle istituzioni stesse (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2006, Heus/Commissione, T‑173/05, EU:T:2006:392, punto 41).
45
Inoltre, la giurisprudenza aveva già ammesso requisiti di anzianità di servizio della durata di tre anni (sentenze del 6 marzo 1997, de Kerros e Kohn‑Berge/Commissione, T‑40/96 e T‑55/96, EU:T:1997:28, punto 47, e del 17 novembre 2009, Di Prospero/Commissione, F‑99/08, EU:F:2009:153, punto 31), di cinque anni (sentenza del 13 dicembre 2006, Heus/Commissione, T‑173/05, EU:T:2006:392, punti 38, 40 e 42) e di dieci anni (sentenza del 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commissione, T‑214/99, EU:T:2000:272, punti 56 e 61), poiché, in tali cause, l’istituzione in questione aveva esercitato il suo ampio potere discrezionale nel rispetto del requisito connesso all’interesse del servizio.
46
Tuttavia, un requisito supplementare che consiste nell’esigere, oltre a una determinata anzianità di servizio, che i funzionari o gli agenti candidati si trovino al servizio dell’istituzione in modo ininterrotto durante il periodo oggetto di tale requisito di anzianità di servizio può comportare l’esclusione dal concorso interno di funzionari o agenti che abbiano un’anzianità di servizio pari o superiore a quella richiesta dal requisito summenzionato. Ne consegue che, in assenza di giustificazione addotta dall’istituzione, tale requisito dev’essere ritenuto illegittimo (v., in tal senso, sentenza del 6 marzo 1997, de Kerros e Kohn‑Berge/Commissione, T‑40/96 e T‑55/96, EU:T:1997:28, punti da 48 a 54).
47
Nel caso di specie, è pacifico che, ai sensi del titolo III, rubricato «Ammissibilità», l’articolo 2.1, lettere a) e b), del bando di concorso prevede non solo che i candidati abbiano un’anzianità di servizio di almeno 42 mesi, che non devono essere necessariamente consecutivi, ma anche che essi abbiano trascorso i dodici mesi che precedono la data di scadenza dell’iscrizione per via elettronica presso la Commissione, poiché i candidati in questi dodici mesi dovevano trovarsi in attività di servizio, in congedo per servizio militare, in congedo parentale o per motivi familiari, in posizione di comando per l’interesse del servizio o di comando su richiesta per una durata non superiore a sei mesi.
48
Pertanto, è evidente che il bando di concorso prevede che, durante il periodo di dodici mesi che precede la data di scadenza dell’iscrizione per via elettronica, i candidati dovevano essere al servizio della Commissione senza interruzione in una delle posizioni amministrative di cui al precedente punto 47, tra cui non figura, in particolare, l’aspettativa per motivi personali.
49
Si deve considerare che il requisito controverso comporta l’esclusione dai concorsi interni contemplati dal bando di concorso di alcuni funzionari o agenti che hanno un’anzianità di servizio superiore a 42 mesi richiesta dal bando di concorso, per il solo motivo che essi non sono stati al servizio della Commissione in modo ininterrotto durante il periodo di dodici mesi che precede la data di scadenza dell’iscrizione per via elettronica, ad esempio perché in aspettativa per motivi personali, anche per un breve periodo di tempo. Questa è, d’altronde, la situazione del ricorrente, il quale aveva un’anzianità di servizio pari a 69 mesi ma aveva preso un’aspettativa per motivi personali per un periodo di due mesi nel corso del periodo di dodici mesi precedente la data di scadenza dell’iscrizione per via elettronica.
50
Orbene, per giustificare il requisito controverso, la Commissione si limita ad affermare che tale requisito aveva per obiettivo di assumere funzionari non solo meritevoli e altamente qualificati, ma anche immediatamente operativi grazie alla loro comprovata esperienza. A tal proposito, è vero che tale obiettivo era espressamente menzionato nel titolo «Quadro generale» del bando di concorso. Tuttavia, la Commissione non fa alcun riferimento a circostanze specifiche, connesse alle caratteristiche dei posti di lavoro vacanti, che implichino che solo gli agenti che sono stati al servizio della Commissione senza interruzione durante i dodici mesi che precedono la data di scadenza dell’iscrizione per via elettronica sono considerati immediatamente operativi e, pertanto, che giustifichino che gli agenti che non sono stati al servizio della Commissione in modo ininterrotto durante tale periodo, in particolare perché avrebbero preso un’aspettativa per motivi personali, sono esclusi dal concorso interno in questione, anche quando essi abbiano un’anzianità di servizio superiore a quella di 42 mesi richiesta.
51
In tali circostanze si deve ritenere che la Commissione abbia esercitato il proprio potere discrezionale in modo manifestamente errato introducendo nel bando di concorso un requisito supplementare a quello connesso all’anzianità di servizio imponendo che, durante il periodo di dodici mesi che precede la data di scadenza dell’iscrizione per via elettronica, i candidati dovessero essere al servizio della Commissione senza interruzione.
52
In ogni caso, non può dedursi che un agente sia altamente più qualificato o immediatamente più operativo di un altro soltanto perché il loro rispettivo tipo di congedo è diverso. Questa soluzione s’impone a fortiori in quanto il requisito controverso comporta, paradossalmente, di escludere alcuni agenti, come il ricorrente, anche quando, a causa di una minore durata del congedo, sono stati più presenti negli ultimi dodici mesi presso i servizi della Commissione rispetto ad altri agenti comunque ammessi a presentarsi al concorso interno di cui trattasi. Ciò è inoltre in contraddizione con l’affermazione della Commissione che, in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, ha precisato che tale requisito permetteva di dare una possibilità di nomina in ruolo agli agenti che avevano dimostrato di meritarla grazie a delle prestazioni e a un rendimento effettivo che erano stati valutati più recentemente e quindi nel modo più affidabile.
53
L’esclusione degli agenti che avevano preso un’aspettativa per motivi personali non è quindi giustificata né alla luce degli obiettivi perseguiti né ai sensi dell’articolo 27, primo comma, dello Statuto.
54
Tale conclusione non è inficiata dal presunto rischio, evocato dalla Commissione in udienza, che il principio di non discriminazione sarebbe stato violato se fossero stati contemplati diversi requisiti di ammissione secondo la qualità di agenti contrattuali o temporanei degli agenti in questione.
55
A tal riguardo, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, è irrilevante il fatto che si sia trattato dei primi concorsi interni aperti agli agenti contrattuali a partire dalla riforma del 2013 dello Statuto e che, di conseguenza, non fosse esistita una precedente prassi contraria. Tale elemento è ancor meno rilevante in quanto, nel caso di specie, il ricorrente non era un agente contrattuale, ma un agente temporaneo. Inoltre, e in ogni caso, la Commissione poteva certamente allineare i requisiti di ammissione degli agenti contrattuali con quelli degli agenti temporanei, conformemente ai principi stabiliti dalla giurisprudenza.
56
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni e senza neppure doversi pronunciare su una potenziale violazione dell’articolo 24 bis dello Statuto e del principio di parità di trattamento, occorre accogliere l’eccezione di illegittimità in quanto il requisito controverso viola l’articolo 27, primo comma, dello Statuto e, di conseguenza, occorre annullare la decisione impugnata.
Sulle conclusioni indennitarie
57
Poiché l’annullamento della decisione impugnata non può, secondo il ricorrente, essere sufficiente a risarcire il danno morale che ritiene di aver subito, egli chiede al Tribunale di condannare la Commissione al pagamento di una somma pari a EUR 5000. La Commissione replica che, in mancanza di illegittimità che vizi la decisione impugnata, tali conclusioni, presentate per la prima volta dinanzi al Tribunale, devono essere respinte. In ogni caso, anche supponendo che tale decisione sia illegittima, il suo annullamento sarebbe sufficiente a riparare l’asserito danno morale.
58
Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, l’annullamento di un atto viziato da illegittimità può costituire, di per sé, la riparazione adeguata e, in linea di principio, sufficiente per ogni danno morale che tale atto possa aver cagionato (sentenza del 9 novembre 2004, Montalto/Consiglio, T‑116/03, EU:T:2004:325, punto 127; v. altresì, in tal senso, sentenza del 9 luglio 1987, Hochbaum e Rawes/Commissione, 44/85, 77/85, 294/85 e 295/85, EU:C:1987:348, punto 22).
59
Tuttavia, l’annullamento di un atto viziato da illegittimità non può costituire di per sé una riparazione adeguata qualora, da un lato, l’atto impugnato contenga una valutazione esplicitamente negativa delle capacità del ricorrente che possa ferirlo (v., in questo senso, sentenze del 7 febbraio 1990, Culin/Commissione, C‑343/87, EU:C:1990:49, punti da 27 a 29; del 23 marzo 2000, Rudolph/Commissione, T‑197/98, EU:T:2000:86, punto 98, e del 13 dicembre 2005, Cwik/Commissione, T‑155/03, T‑157/03 e T‑331/03, EU:T:2005:447, punti 205 e 206) e, dall’altro, il ricorrente dimostri di aver subito un danno morale separabile dall’illegittimità su cui si basa l’annullamento e che non possa essere integralmente riparato da tale annullamento (sentenze del 6 giugno 2006, Girardot/Commissione, T‑10/02, EU:T:2006:148, punto 131, e del 19 novembre 2009, Michail/Commissione, T‑49/08 P, EU:T:2009:456, punto 88).
60
Nel caso di specie, il ricorrente sostiene che il proprio danno morale risulta dall’incapacità della Commissione di rimetterlo nelle medesime condizioni in cui il concorso avrebbe dovuto essere organizzato affinché siano garantite la parità di trattamento tra tutti i candidati e l’obiettività della valutazione.
61
È giocoforza constatare, da una parte, che il ricorrente non contesta alla Commissione alcuna valutazione negativa delle sue capacità che potrebbe ferirlo e, dall’altra parte, non dimostra di aver subito un danno morale separabile dall’illegittimità su cui si basa l’annullamento.
62
In tali circostanze e in applicazione della giurisprudenza menzionata ai precedenti punti 58 e 59, il Tribunale ritiene che qualsiasi danno morale che il ricorrente possa aver subito a motivo dell’illegittimità della decisione impugnata sia riparato in maniera adeguata e sufficiente dall’annullamento di quest’ultima. La domanda di risarcimento danni deve pertanto essere respinta.
63
Da tutte le considerazioni che precedono, risulta che il ricorso dev’essere accolto nella parte in cui mira all’annullamento della decisione impugnata e respinto quanto al resto.
Sulle spese
64
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Nel caso di specie, poiché il ricorrente ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta sostanzialmente soccombente, deve essere condannata alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Nona Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione della commissione giudicatrice del concorso interno COM/02/AST/16 (AST 2) recante rigetto della candidatura di RS è annullata.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
La Commissione europea è condannata alle spese.
Gervasoni
Kowalik-Bańczyk
Mac Eochaidh
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 settembre 2018.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il francese.
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