SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
23 maggio 2019 ( *1 )
«Concorrenza – Intese – Mercato del riciclaggio di batterie piombo‑acido per autoveicoli – Decisione che attesta una violazione dell’articolo 101 TFUE – Coordinamento dei prezzi d’acquisto – Ammende – Punto 26 della comunicazione sulla cooperazione del 2006 – Punto 37 degli orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende – Competenza estesa al merito»
Nella causa T‑222/17,
Recylex SA, con sede in Parigi (Francia),
Fonderie et Manufacture de Métaux SA, con sede in Bruxelles (Belgio),
Harz‑Metall GmbH, con sede in Goslar (Germania),
rappresentate da M. Wellinger, S. Reinart e K. Bongs, avvocati,
ricorrenti,
contro
Commissione europea, rappresentata da I. Rogalski, J. Szczodrowski e F. van Schaik, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta alla riduzione dell’ammontare dell’ammenda inflitta alle ricorrenti nella decisione C (2017) 900 final della Commissione, dell’8 febbraio 2017, relativa ad una procedura di applicazione dell’articolo 101 TFUE (caso AT.40018 – Riciclaggio di batterie per autoveicoli),
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),
composto da A.M. Collins (relatore), presidente, M. Kancheva e R. Barents, giudici,
cancelliere: N. Schall, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 novembre 2018,
ha pronunciato la seguente
Sentenza ( 1 )
Fatti
1
La Recylex SA, la Fonderie et Manufacture de Métaux SA e la Harz‑Metall GmbH (in prosieguo, congiuntamente, le «ricorrenti» o la «Recylex») sono società stabilite, rispettivamente, in Francia, in Belgio e in Germania, attive nella produzione di piombo riciclato e di altri prodotti (polipropilene, zinco e metalli speciali).
2
Con la decisione C(2017) 900 final, dell’8 febbraio 2017, relativa a una procedura di applicazione dell’articolo 101 TFUE (caso AT.40018 – Riciclaggio di batterie per autoveicoli) (in prosieguo la «decisione impugnata»), la Commissione europea ha constatato l’esistenza di una violazione dell’articolo 101 TFUE nel settore dell’acquisto di rifiuti di batterie piombo‑acido per autoveicoli utilizzati ai fini della produzione di piombo riciclato. Tale violazione, alla quale quattro imprese o gruppi di imprese avrebbero partecipato, vale a dire, in primo luogo, la Campine NV e la Campine Recycling NV (in prosieguo, congiuntamente, la «Campine»), in secondo luogo, la Eco-Bat Technologies Ltd, la Berzelius Metall GmbH e la Société de traitement chimique des métaux SAS (in prosieguo, congiuntamente, la «Eco-Bat»), in terzo luogo, la Johnson Controls, Inc., la Johnson Controls Tolling GmbH & Co. KG e la Johnson Controls Recycling GmbH (in prosieguo, congiuntamente, la «JCI»), e, in quarto luogo, la Recylex, sarebbe stata commessa nel periodo dal 23 settembre 2009 al 26 settembre 2012 (punti 1 e 2, e articolo 1, paragrafo 1, della decisione impugnata).
3
Secondo la Commissione, la violazione in oggetto, che costituisce una violazione unica e continuata, è stata posta in essere attraverso accordi o pratiche restrittive nei territori del Belgio, della Germania, della Francia e dei Paesi Bassi. Questa è consistita, per le quattro imprese o gruppi di imprese indicate al punto 2 di cui sopra, nel coordinare la loro condotta in materia di prezzi d’acquisto dei rifiuti di batterie piombo-acido per autoveicoli utilizzati ai fini della produzione di piombo riciclato (punti 1 e 2, e articolo 1, paragrafo 1, della decisione impugnata).
Procedimento amministrativo all’origine della decisione impugnata
4
Il procedimento amministrativo è stato avviato a seguito di una domanda di immunità, ai sensi della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle sanzioni e alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006, C 298, pag. 17; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 2006»), depositata il 22 giugno 2012 dalla JCI. Il 13 settembre 2012 la Commissione ha accordato un’immunità condizionale a tale impresa, ai sensi del punto 18 di detta comunicazione (punto 29 della decisione impugnata).
[omissis]
6
La Eco-Bat, in data 27 settembre 2012, e la Recylex, in data 23 ottobre 2012, hanno presentato una domanda di immunità o, in subordine, una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda a norma della comunicazione sulla cooperazione del 2006. Il 4 dicembre 2012, la Campine ha presentato una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda in forza della stessa comunicazione (punto 31 della decisione impugnata).
[omissis]
10
Con lettera del 24 giugno 2015, la Commissione ha informato la Eco-Bat e la Recylex della sua conclusione provvisoria secondo la quale gli elementi di prova che queste ultime avevano apportato costituivano un valore aggiunto significativo ai sensi dei punti 24 e 25 della comunicazione sulla cooperazione del 2006 e, pertanto, della sua intenzione di ridurre l’importo dell’ammenda che sarebbe stata loro imposta. Con lettera del medesimo giorno, la Commissione ha ugualmente informato la Campine in merito alla sua conclusione provvisoria secondo cui quest’ultima non soddisfaceva le condizioni per beneficiare di una riduzione dell’importo della sanzione in forza della comunicazione sulla cooperazione del 2006 (punto 33 della decisione impugnata).
[omissis]
13
L’8 febbraio 2017 la Commissione ha adottato la decisione impugnata, nella quale, nello specifico, si rimproverava alla Recylex di aver partecipato alla violazione menzionata supra al punto 3 dal 23 settembre 2009 al 26 settembre 2012 e le si imponeva, in solido, un’ammenda di importo pari a EUR 26739000.
In diritto
[omissis]
Sul quarto motivo, vertente su un errore nell’applicazione del punto 26 della comunicazione sulla cooperazione del 2006 riguardante la cooperazione della Eco-Bat
136
Con il quarto motivo, la Recylex sostiene che la Eco-Bat non ha adempiuto al suo dovere di cooperazione ai sensi del punto 12, lettere a) e c), della comunicazione sulla cooperazione del 2006, così come richiesto dal punto 24 di detta comunicazione. Secondo la stessa, dal momento che, per poter richiedere una riduzione dell’importo della sanzione, devono essere soddisfatte le condizioni cumulative di cui al punto 12, lettere da a) a c), di tale comunicazione, la Eco-Bat non poteva beneficiare di una riduzione dell’ammenda. Si dovrebbe pertanto concludere che, anziché essere la seconda impresa a fornire elementi di prova aventi un significativo valore aggiunto, la Recylex fosse la prima impresa a fornire elementi di prova siffatti. Pertanto, la Commissione avrebbe commesso un errore nell’applicazione del punto 26, primo comma, della comunicazione sulla cooperazione del 2006, concedendole una riduzione all’interno della forcella compresa tra il 30 e il 20%, anziché della forcella compresa tra il 30 e il 50%.
137
La Recylex sostiene che la Eco-Bat non ha soddisfatto il suo dovere di cooperazione sotto molteplici aspetti. In primo luogo, la Eco-Bat avrebbe fornito, prima della domanda di trattamento favorevole della Recylex, informazioni incomplete e fuorvianti a proposito dei territori interessati dalla violazione. In effetti, la Eco-Bat avrebbe affermato che la violazione si limitava alla Germania, ai Paesi Bassi e, occasionalmente, al Belgio. La Eco-Bat avrebbe ugualmente risposto in maniera evasiva alle domande della Commissione sulla violazione relativa alla Francia. In secondo luogo, la Eco-Bat non avrebbe rivelato la portata complessiva della partecipazione dei suoi rappresentanti alla violazione, il che dimostrerebbe che la stessa non aveva effettuato ricerche serie al fine di fornire alla Commissione una descrizione completa della sua partecipazione. In terzo luogo, la Eco-Bat avrebbe fornito delle informazioni fuorvianti riguardo al ruolo di uno dei suoi rappresentanti. Più generalmente, le risposte della Eco-Bat alle richieste di informazioni della Commissione non dimostrerebbero una reale cooperazione.
138
Di conseguenza, in considerazione della esclusione della Eco-Bat, la Recylex ritiene di avere diritto alla riduzione massima del 50% nell’ambito della prima forcella prevista al punto 26, primo comma, della comunicazione sulla cooperazione del 2006. Riguardo al valore aggiunto significativo delle prove da essa fornite, la Recylex si basa, sostanzialmente, sugli stessi argomenti invocati a sostegno del primo e del secondo motivo.
139
Durante l’udienza la Recylex ha confermato che, con il secondo motivo, non intendeva privare la Eco-Bat della riduzione del 50% di cui beneficiava.
140
La Commissione sostiene che è pacifico tra le parti che la Eco-Bat, il 27 settembre 2012, era stata la prima impresa a fornire elementi di prova aventi un valore aggiunto significativo. La Recylex, in data 23 ottobre 2012, era stata la seconda impresa a fornire siffatti elementi probatori. Tenuto conto dell’ordine cronologico di deposito degli elementi di prova aventi un valore aggiunto significativo, la Recylex non potrebbe, in ogni caso, essere qualificata come la prima impresa ad aver fornito elementi di prova aventi un valore aggiunto significativo, anche se la Eco-Bat fosse esclusa da qualsiasi riduzione a causa di una violazione del dovere di cooperazione conforme alle condizioni previste al punto 12 della comunicazione sulla cooperazione del 2006. Di conseguenza, le contestazioni della Recylex concernenti la violazione del dovere di cooperazione della Eco-Bat e le sue affermazioni relative al significativo valore aggiunto delle prove dalla medesima apportate sarebbero prive di oggetto.
141
La prima questione che si pone è quella di sapere se, nel caso in cui due imprese abbiano fornito elementi di prova aventi un valore aggiunto significativo, quella che li ha forniti come seconda possa prendere il posto della prima, qualora la cooperazione di quest’ultima si riveli non essere conforme ai requisiti di cui al punto 12 della comunicazione sulla cooperazione del 2006.
142
In via preliminare, si deve ricordare che, con l’adozione della comunicazione sulla cooperazione del 2006, la Commissione ha creato aspettative legittime, come essa ha peraltro riconosciuto al punto 38 di tale comunicazione. Alla luce del legittimo affidamento che le imprese che intendono cooperare con la Commissione possono trarre da detta comunicazione, la Commissione è quindi tenuta a conformarvisi (v. sentenza del 29 febbraio 2016, Schenker/Commissione, T‑265/12, EU:T:2016:111, punto 361 e giurisprudenza citata).
143
Inoltre, è opportuno ricordare che, poiché il procedimento di trattamento favorevole costituisce una deroga al principio secondo il quale un’impresa deve essere sanzionata per qualsiasi violazione del diritto della concorrenza, le norme ivi afferenti devono dunque essere interpretate restrittivamente (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 27 febbraio 2014, LG Display e LG Display Taiwan/Commissione, T‑128/11, EU:T:2014:88, punto 167).
144
Secondo le disposizioni del punto 26, primo comma, della comunicazione sulla cooperazione del 2006, è previsto quanto segue:
«Nella decisione finale che adotta alla conclusione del procedimento amministrativo, la Commissione determina l’entità della riduzione dell’importo dell’ammenda di cui beneficerà l’impresa, rispetto a quello che altrimenti le sarebbe stato imposto. Rispettivamente per
–
la prima impresa che fornisca elementi probatori aventi un valore aggiunto significativo: riduzione del 30-50%,
–
la seconda impresa che fornisca elementi probatori aventi un valore aggiunto significativo: riduzione del 20-30%,
–
le altre imprese che forniscano elementi probatori aventi un valore aggiunto significativo: riduzione fino al massimo del 20%».
145
Il punto 24 della comunicazione sulla cooperazione del 2006 dispone che, al fine di poter beneficiare di un simile trattamento, un’impresa deve soddisfare le condizioni cumulative indicate al punto 12, lettere da a) a c), di detta comunicazione. Il punto 12 indica le condizioni relative al dovere di cooperazione. Dispone, sostanzialmente, che l’impresa deve, in primo luogo, collaborare effettivamente, integralmente, su base continua e sollecitamente per tutto il corso del procedimento amministrativo, il che richiede che la medesima fornisca informazioni accurate, non fuorvianti e complete. In secondo luogo, essa deve porre fine alla sua partecipazione alla presunta intesa (cartello) e, in terzo luogo, non deve aver distrutto, falsificato o celato elementi di prova della presunta intesa. Nel caso di specie, le ricorrenti non contestano che la Eco-Bat soddisfacesse la seconda condizione.
146
Il punto 30, ultimo comma, della comunicazione sulla cooperazione del 2006 dispone che, se la Commissione constata che un’impresa non soddisfa le condizioni fissate al punto 12, essa non beneficerà di alcun trattamento di favore in virtù di tale comunicazione. Di conseguenza, com’è del resto pacifico tra le parti, l’esigenza di cooperazione, ai sensi del punto 12 della comunicazione di cui trattasi, costituisce un criterio di primaria importanza per determinare se un’impresa ha diritto all’immunità totale o parziale, o a una qualsiasi riduzione dell’importo dell’ammenda. Se questa non adempie al suo dovere di cooperazione, non potrà beneficiare del trattamento favorevole.
147
È opportuno rilevare, invece, che non risulta dalla comunicazione sulla cooperazione del 2006 che un’inosservanza del dovere di cooperazione influisca sull’ordine di arrivo attribuito alle richieste di trattamento di favore.
148
Si deve ugualmente constatare che, secondo una giurisprudenza costante, risulta dalla logica stessa della comunicazione sulla cooperazione del 2002, così come da quella del 2006, che l’effetto ricercato è di creare un clima di incertezza in seno alle intese incoraggiando la loro denuncia presso la Commissione. Tale incertezza scaturisce proprio dal fatto che i partecipanti all’intesa sanno che solo uno di essi potrà beneficiare di un’immunità dalle ammende denunciando gli altri partecipanti all’infrazione, esponendoli così al rischio che vengano loro inflitte delle ammende. Nell’ambito di tale sistema, secondo la stessa logica, le imprese più rapide nel fornire la loro cooperazione possono beneficiare di riduzioni più rilevanti delle ammende cui sarebbero altrimenti assoggettate rispetto a quelle delle imprese meno rapide nel cooperare (v. sentenze del 16 settembre 2013, Wabco Europe e a./Commissione, T‑380/10, EU:T:2013:449, punto 147 e giurisprudenza citata, e del 16 settembre 2013, Repsol Lubricantes y Especialidades e a./Commissione, T‑496/07, non pubblicata, EU:T:2013:464, punto 334 e giurisprudenza citata).
149
L’ordine cronologico e la rapidità della cooperazione offerta dai membri dell’intesa costituiscono quindi elementi fondamentali del sistema predisposto dalla comunicazione sulla cooperazione del 2006 (sentenza del 5 ottobre 2011, Transcatab/Commissione, T‑39/06, EU:T:2011:562, punto 380; v., ugualmente, sentenza del 16 settembre 2013, Wabco Europe e a./Commissione, T‑380/10, EU:T:2013:449, punto 148 e giurisprudenza citata).
150
Ne consegue che né il testo della comunicazione sulla cooperazione del 2006 né la sua logica suffragano un’interpretazione secondo la quale, nel caso in cui due imprese abbiano fornito elementi di prova che apportano un valore aggiunto significativo, quella che li ha forniti in un secondo momento prende il posto della prima, se la cooperazione di questa si rivela non essere conforme alle condizioni previste al punto 12 della comunicazione sulla cooperazione del 2006.
151
Una soluzione contraria potrebbe condurre ad una situazione ipotetica nella quale due imprese beneficerebbero delle riduzioni previste in ciascuno dei trattini del punto 26 della comunicazione sulla cooperazione del 2006. Ciò rischierebbe di indebolire l’incentivo, per ciascuna impresa che partecipa ad un cartello anticoncorrenziale, a cooperare con la Commissione il più rapidamente possibile senza, tuttavia, aumentare l’incentivo a cooperare con essa integralmente, poiché l’incentivo a fornire una cooperazione effettiva è già pienamente tutelato dalla minaccia dell’applicazione, da parte della Commissione, dei punti 24 e 30 della comunicazione sulla cooperazione del 2006.
152
Infine, è opportuno ugualmente rilevare che la Recylex non ha fatto valere né nelle sue memorie, né nella sua risposta al quesito sollevato nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89 del regolamento di procedura, argomenti pertinenti che rimetterebbero in dubbio questa conclusione.
153
Di conseguenza, occorre constatare che la Commissione non ha commesso nessun errore non accordando alla Recylex una riduzione all’interno della forcella compresa tra il 30 e il 50%, in applicazione del punto 26, primo trattino, della comunicazione sulla cooperazione del 2006. In effetti, anche se la Eco-Bat fosse venuta meno al suo dovere di cooperare pienamente con la Commissione, resterebbe nondimeno il fatto che la Recylex era la seconda impresa a fornire elementi di prova aventi un valore aggiunto significativo.
154
Ne consegue che i restanti argomenti sono inconferenti e che si deve respingere il quarto motivo in quanto infondato.
[omissis]
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Recylex SA, la Fonderie et Manufacture de Métaux SA e la Harz‑Metall GmbH sono condannate alle spese.
Collins
Kancheva
Barents
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 maggio 2019.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.
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