6.3.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 70/24
Ricorso proposto l’11 gennaio 2017 — Constantinescu/Parlamento
(Causa T-17/17)
(2017/C 070/34)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Radu Constantinescu (Kreuzweiler, Germania) (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Blot, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
di conseguenza:
—
annullare la decisione del 27 maggio 2016 dell'Ufficio per le infrastrutture e la logistica di Lussemburgo, che ha disposto l’iscrizione del figlio del ricorrente nel centro per l’infanzia di Bertrange Mamer e, pertanto, ha rifiutato la sua ammissione nel centro per l’infanzia di Kirchberg;
—
annullare la decisione del 7 ottobre 2016 del Parlamento europeo, recante rigetto del reclamo del ricorrente del 6 giugno 2016 avverso tale decisione;
—
disporre il risarcimento per i danni materiali e morali subiti;
—
condannare il convenuto alla totalità delle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, relativo alla violazione degli articoli 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») e dell’articolo 1, quinquies, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, alla violazione del principio di non discriminazione e alla violazione delle norme relative all’onere della prova. Al riguardo, il ricorrente contesta al convenuto di aver concesso deroghe ad altre famiglie, mentre gli avrebbe rifiutato tale deroga senza che una disparità di trattamento fosse giustificata da circostanze oggettive.
2.
Secondo motivo, riguardante errori manifesti di valutazione, la violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine e la violazione dell’articolo 41 della Carta, di cui sarebbe viziata la decisione impugnata.
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