3.4.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 104/50
Ricorso proposto il 17 gennaio 2017 — Barnett/CESE
(Causa T-23/17)
(2017/C 104/70)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Inge Barnett (Roskilde, Danimarca) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)
Convenuto: Comitato economico e sociale europeo
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia dichiarare che:
—
in via principale, la decisione del 21 marzo 2016, adottata in esecuzione della sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 22 settembre 2015, con cui è stata negata alla ricorrente l’ammissione al beneficio del collocamento a riposo anticipato senza riduzione dei suoi diritti a pensione, è annullata;
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in subordine, il Comitato economico e sociale europeo è condannato a versare alla ricorrente EUR 207 994,14 a titolo del danno materiale da essa subito, importo cui dovranno essere aggiunti interessi di mora calcolati a partire dalla data di scadenza delle somme dovute, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di tre punti e mezzo, nonché un importo forfettario pari ad EUR 25 000 a titolo del danno morale da essa subito;
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in ogni caso, il Comitato economico e sociale europeo è condannato alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 266 TFUE, in quanto il convenuto non avrebbe tenuto conto della motivazione della sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 22 settembre 2015, Barnett/CESE (F-20/14; in prosieguo: la «sentenza del TFP», EU:F:2015:107), ai fini dell’adozione delle misure di esecuzione. In particolare, risulterebbe dalla motivazione della decisione impugnata che il convenuto non avrebbe seguito i criteri fissati nelle sue disposizioni generali di esecuzione (in prosieguo: le «DGE») per effettuare l’asserito riesame della candidatura della ricorrente. In ogni caso, la decisione impugnata non porrebbe rimedio all’illegittimità accertata dal Tribunale della funzione pubblica, ossia alla mancata individuazione dell’interesse del servizio nelle DGE del CESE.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe viziata da più errori manifesti di valutazione dell’interesse del servizio asseritamente esistente nel 2013.
3.
Terzo motivo, dedotto in subordine, vertente sull’incompetenza del CESE ad adottare una nuova decisione relativa alla concessione del collocamento a riposo anticipato senza riduzione dei diritti a pensione a seguito dell’eliminazione dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, da parte del regolamento n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (GU 2013, L 287, pag. 15). Di conseguenza, a motivo dell’illegittimità accertata nella sentenza del TFP, la ricorrente è stata definitivamente privata della possibilità di beneficiare della misura di cui trattasi. Occorrerebbe, quindi, risarcirla integralmente.
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