6.3.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 70/29
Ricorso proposto il 18 gennaio 2017 — Jalkh/Parlamento
(Causa T-27/17)
(2017/C 070/38)
Lingua processuale: il francese
Parti
Parte ricorrente: Jean-François Jalkh (Gretz-Armainvillers, Francia) (rappresentante: J.-P. Le Moigne, avvocato)
Parte convenuta: Parlamento europeo
Conclusioni
La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione del Parlamento europeo di revoca dell’immunità parlamentare del ricorrente, del 22 novembre 2016, relativa all’adozione della relazione n. A8-3018/2016 del sig. [X];
—
condannare il Parlamento europeo a versare al sig. Jalkh la somma di EUR 8 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito;
—
condannare il Parlamento europeo a tutte le spese del ricorso;
—
condannare il Parlamento europeo a versare al sig. Jalkh a titolo di rimborso spese recuperabili la somma di EUR 5 000.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce nove motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. La parte ricorrente ritiene che il Parlamento abbia erroneamente applicato le norme relative all’immunità dei deputati del Parlamento francese e abbia finto di confondere gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea.
2.
Secondo motivo, vertente sulla necessaria applicazione dell’articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. Secondo il ricorrente, le autorità giudiziarie francesi gli contestano dichiarazioni di cui egli non è l’autore e di cui dette autorità non contestano che s’inseriscano nel contesto delle sue attività politiche.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione della nozione stessa d’immunità parlamentare. La parte ricorrente sostiene che il Parlamento abbia finto di ignorare che l’immunità parlamentare, in una democrazia, conferisce una doppia immunità giurisdizionale: l’irresponsabilità e l’inviolabilità.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione della giurisprudenza consolidata della commissione giuridica del Parlamento europeo in materia di:
—
libertà di espressione
—
fumus persecutionis
5.
Quinto motivo, vertente sul mancato rispetto della certezza del diritto comunitario e sulla violazione del legittimo affidamento.
6.
Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’indipendenza di un deputato.
7.
Settimo motivo, vertente sulla violazione delle disposizioni del regolamento del Parlamento europeo relative al procedimento che può condurre alla decadenza di un deputato (articolo 3, nuovo paragrafo 4, comma 2, del suddetto regolamento). Secondo la parte ricorrente, sebbene la legge francese preveda, per il reato contestatogli, la pena accessoria dell’ineleggibilità, che comporta la decadenza dal mandato, il governo francese non ha comunicato ciò al presidente del Parlamento, quando invece la procedura lo impone, e nessun organo competente del Parlamento (il presidente, la commissione giuridica, l’assemblea) gliene ha chiesto conto. L’omissione di tale formalità sostanziale sarebbe sufficiente a viziare la relazione e la decisione impugnata.
8.
Ottavo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa della parte ricorrente. Quest’ultima non sarebbe stata invitata a partecipare alla votazione in seduta plenaria del Parlamento sulla richiesta di revoca della sua immunità. In tal modo, al ricorrente sarebbero stati concessi solo 10 minuti per far valere i suoi argomenti di difesa, rispetto a due fascicoli che lo riguardavano, dinanzi alla commissione giuridica, dopo la chiusura delle attività di quest’ultima, verso le ore 18.
9.
Nono motivo, vertente sulla totale infondatezza delle imputazioni e della richiesta di revoca dell’immunità, in quanto:
—
innanzitutto, la parte ricorrente non sarebbe né il direttore responsabile della rivista cartacea del Front national (in prosieguo: il «FN») e delle sue federazioni, né il direttore responsabile dei siti Internet delle federazioni FN e, di conseguenza, non sarebbe nemmeno il direttore responsabile della federazione FN del [dipartimento] 66 (Pirenei Orientali), quindi, la relazione adottata dal Parlamento sarebbe a tal riguardo doppiamente falsa;
—
ancora, il ricorrente non è l’autore dell’opuscolo controverso, ma i suoi autori sarebbero noti e non sarebbero stati tuttavia perseguiti in seguito alla revoca dell’immunità del ricorrente;
—
inoltre, il fatto di procedere giudizialmente contro rappresentanti che sono stati eletti, con il pretesto che essi chiedono nel loro programma una modifica della legislazione esistente, sarebbe una deriva antidemocratica estremamente pericolosa, in quanto comporterebbe un pregiudizio particolarmente grave alla libertà d’opinione.
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