3.4.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 104/51
Ricorso proposto il 20 gennaio 2017 — Amicus Therapeutics UK e Amicus Therapeutics/EMA
(Causa T-33/17)
(2017/C 104/72)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Amicus Therapeutics UK Ltd (Gerrards Cross, Regno Unito) e Amicus Therapeutics, Inc. (Cranbury, New Jersey, Stati Uniti) (rappresentanti: L. Tsang, J. Mulryne, Solicitors, e F. Campbell, Barrister)
Convenuta: Agenzia europea per i medicinali (EMA)
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione, ad esse comunicata dalla convenuta il 14 dicembre 2016, di divulgare la relazione dello studio clinico AT1001-011 ai sensi del regolamento 1049/2001/CE;
—
in subordine, rimettere la decisione alla convenuta affinché la riesamini, dopo aver dato la occasione alle ricorrenti di presentare osservazioni specifiche su determinate parti della relazione dello studio clinico che dovrebbero essere formulate prima della divulgazione; e
—
condannare la convenuta alle spese legali e alle altre spese sostenute dalle ricorrenti in relazione a tale causa.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che la relazione dello studio clinico di cui trattasi implica una presunzione generale di riservatezza ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 1049/2001, in considerazione: (i) del l’impianto sistematico e del tenore letterale della pertinente normativa settoriale dell’Unione; (ii) dell’obbligo delle istituzioni dell’Unione di dare attuazione agli obblighi di cui all’articolo 39, paragrafo 3, dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio; e (iii) dell’importanza da attribuire ai diritti fondamentali delle ricorrenti alla vita privata e alla proprietà.
2.
Secondo motivo, vertente, in subordine, sul fatto che l’unico risultato legittimamente ammissibile di un adeguato bilanciamento, ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 2, del regolamento 1049/2001, sarebbe stato la decisione di non divulgare la relazione dello studio clinico di cui trattasi, in considerazione: (i) del peso preminente dell’interesse privato dei ricorrenti di evitare la divulgazione, dato l’effetto distruttivo che essa avrebbe sui diritti fondamentali alla proprietà e alla libertà d’impresa; e (ii) dell’interesse pubblico alla divulgazione meramente vago e generico, non essendoci una necessità pubblica sufficientemente urgente alla divulgazione.
Full & Egal Universal Law Academy