3.4.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 104/53
Ricorso proposto il 20 gennaio 2017 — DQ e a./Parlamento
(Causa T-38/17)
(2017/C 104/74)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: DQ e altre tredici parti (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Le parti ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
dichiarare ricevibile la presente istanza;
—
condannare il convenuto al pagamento di EUR 92 200 per il danno materiale arrecato;
—
condannare il convenuto all’integralità delle spese nell’ambito del presente ricorso.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le parti ricorrenti deducono sei motivi.
1.
Primo motivo, vertente su diversi illeciti ed omissioni che sarebbero stati commessi dall’amministrazione del convenuto e che sarebbero all’origine del danno materiale subìto dalle parti ricorrenti, consistente nel complesso delle spese d’avvocato sostenute nell’ambito della domanda di assistenza da esse presentata il 24 gennaio 2014, a norma dell’articolo 24, comma 1, dello statuto dei funzionari.
2.
Secondo motivo, vertente sul comportamento irregolare, in particolare consistente in una forma di corruzione pregiudizievole agli interessi dell’Unione, nei procedimenti di selezione dei candidati, che risulta abusivo ed intimidatorio, da parte del Capo Unità delle parti ricorrenti, nell’esercizio quotidiano delle loro attività.
3.
Terzo motivo, vertente sulla lesione inferta da tale comportamento alla dignità delle parti ricorrenti, nonché alla loro integrità psico-fisica, e che arreca pregiudizio alle loro carriere professionali e alla loro vita familiare.
4.
Quarto motivo, vertente sul pregiudizio materiale, sorto ed attuale, subìto dalle parti ricorrenti, che sarebbe intimamente collegato alla malevolenza dimostrata dal Parlamento nei loro confronti, nonché a varie iniziative che esse hanno dovuto intraprendere, segnatamente con riferimento alla necessità di avvalersi dell’assistenza di un avvocato.
5.
Quinto motivo, vertente sulla mancata reazione dei superiori gerarchici delle parti ricorrenti, malgrado l’urgenza e la gravità dei fatti addotti da queste ultime. Le parti ricorrenti ritengono, in particolare, che dette circostanze avrebbero dovuto provocare un comportamento dei loro superiori gerarchici idoneo a far cessare:
—
le attività illecite;
—
i comportamenti abusivi ed intimidatori del loro Capo Unità, nonché l’irragionevole ritardo dell’amministrazione nell’adottare provvedimenti;
—
le loro penose condizioni di lavoro, il che avrebbe potuto evitare l’intervento continuo del loro avvocato.
6.
Sesto motivo, vertente su circostanze eccezionali che avrebbero reso necessario e perfino indispensabile l’intervento di un avvocato per salvaguardare i diritti delle parti ricorrenti e ottenere un’azione dell’AIPN rispetto ai loro asserti di molestie morali e sessuali, cui esse sarebbero state sottoposte. L’intervento del loro avvocato sarebbe stato giustificato anche al fine di garantire la riservatezza delle loro testimonianze e di tutelarsi avverso l’inattività giuridica e le negligenze dei loro superiori gerarchici, proprio allo scopo di far cessare le loro inaccettabili condizioni di lavoro.
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