27.3.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 95/17
Ricorso proposto il 23 gennaio 2017 — Camomilla/EUIPO — CMT (CAMOMILLA)
(Causa T-44/17)
(2017/C 095/27)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano
Parti
Ricorrente: Camomilla Srl (Buccinasco, Italia) (rappresentanti: M. Mussi e H. Chiappetta, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: CMT Compagnia manifatture tessili Srl (CMT Srl) (Napoli, Italia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «CAMOMILLA» — Marchio dell’Unione europea n. 7 077 555
Procedimento dinanzi all’ EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 novembre 2016 nel procedimento R 2250/2015-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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riformare la decisione impugnata nel senso di rigettare integralmente la domanda di dichiarazione di nullità proposta da CMT;
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in subordine, riformare la decisione impugnata nel senso di respingere la domanda di dichiarazione di nullità anche per i prodotti «classe 18:articoli in queste materie (cuoio e sue imitazioni) non compresi in altre classi, zaini, astucci per chiavi (pelletteria), portadocumenti, portafogli, portamonete non in metallo prezioso, borse, bauletti destinati a contenere articoli di toilette, astucci e trousses; classe 25: articoli di abbigliamento, calzature, cappelleria guanti, copri spalle, stole, accappatoi»;
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in ulteriore subordine, annullare la decisione impugnata;
—
Il tutto con condanna alle spese a carico dell’EUIPO, per quanto riguarda il presente procedimento avanti la Commissione, e di C.M.T. Compagnia Manifatture Tessili S.r.l., per quanto riguarda il procedimento avanti la Commissione.
Motivi invocati
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Violazione dell’art. 75 del regolamento no207/2009;
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Violazione dell’art. 76, paragrafo 1, del regolamento n 207/2009;
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Violazione dell’art. 53, paragrafo 1, litt. a, in combinato disposto con l’art. 8, paragrafo 1, lettera b, del regolamento n 207/2009;
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Violazione dell’articolo 57, paragrafo 3, in combinato disposto con il paragrafo 2 del medesimo articolo, del regolamento no207/2009.
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