27.3.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 95/24
Ricorso proposto l’8 febbraio 2017 — Consorzio IB Innovation/Commissione
(Causa T-84/17)
(2017/C 095/32)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Consorzio IB Innovation (Bentivoglio, Italia) (rappresentanti: A. Masutti e P. Manzini, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata, eventualmente anche parzialmente in base ai motivi di ricorso accolti;
—
condannare la Commissione a tutte le spese del giudizio.
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro la decisione del 30 novembre 2016 della Direzione generale della Ricerca e dell’innovazione della Commissione europea (ref. Ares 2016 — 6711369), mediante la quale quest’ultima ha concordato con la relazione definitiva di Lubbock Fine n. 14-BA259-027 del 21 novembre 2016 ed ha conseguentemente ritenuto che IBI sia obbligato alla restituzione di Euro 294 925,43 in relazione al contratto n. 261679-CONTAIN e Euro 155 482,91 in relazione al contratto n. 288383-ICARGO, nonché a verificare l’esistenza di errori sistematici in relazione a una serie di ulteriori contratti.
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’errata e contradittoria interpretazione delle nozioni di «beneficiario» e «parti terze» in violazione del General Agreement (GA) e delle General Conditions contenute agli Allegati II del GA.
—
Si fa valere a questo riguardo che, tenendo presente i caratteri del Consorzio, l’insieme dei consorziati costituisce l’entità collettiva che va considerata come beneficiaria del GA. I consorziati non sono dunque parti terze rispetto al beneficiario, bensì parte del beneficiario stesso. Il quanto tale, il personale che viene da loro reso disponibile al consorzio per l’attività prevista dal GA va considerato come personale del beneficiario e non deve essere menzionato nell’Allegato I, come richiesto dalla decisione impugnata.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è priva di base giuridica, presenta una motivazione contradittoria e viola il principio di buona amministrazione.
—
Si fa valere a questo riguardo, che la decisione impugnata deve necessariamente basarsi su una esplicita norma giuridica e non, come nel caso di specie, in una Guide on Financial issues, emanata dai servizi della Commissione e priva di valore giuridico. Essa ignora anche il principio di buona amministrazione, che impedisce alla Commissione di adottare atti obbligatori nei confronti dei destinatari basandosi su un rapporto di un revisore esterno alla Commissione lacunoso e contradittorio.
3.
Terzo motivo, vertente sull’errata interpretazione e applicazione dell’art. II. 15. 2.c dell’Allegato II dei GA CONTAIN e ICARGO.
—
Si fa valere a questo riguardo che i consulenti di IBI in relazione ai cui costi indiretti è stato negato il rimborso erano professionisti non impiegati presso nessun altro ente, ossia erano «self-employed». Essi non ricadono dunque in nessuna delle due ipotesi in ragione delle quali il par. 2.c delle disposizioni in esame esclude la possibilità di rimborso dei costi. Se i consulenti di IBI che usano il telelavoro non ricadono in nessuna delle due ipotesi eccezionali, necessariamente essi sono soggetti alla regola generale, vale a dire che i loro costi indiretti sono soggetti alla regola della flat rate del 60 %.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione del regime linguistico applicabile nell’Unione europea.
—
Si fa valere a questo riguardo che sia il rapporto del revisore contabile, sia la decisione della convenuta che lo fa proprio, sono redatti in lingua inglese, ossia in una lingua diversa da quella nazionale di IBI. L’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea, è dunque violato.
5.
Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione sotto il profilo della mancanza di diligenza e cura nell’esame del caso.
—
Si fa valere a questo riguardo che nel caso in cui la Commissione deleghi ad un revisore esterno il compito di analizzare la correttezza contabile dei progetti, l’obbligo di diligenza passa in capo al revisore contabile. Inoltre, una volta ricevuto il rapporto del revisore, il principio di buona amministrazione impone alla Commissione una particolare cura nell’analisi dello stesso e una capacità di intervenire, se del caso, modificando il contenuto del rapporto. La Commissione avrebbe violato questo obbligo di diligenza.
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