3.4.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 104/61
Ricorso proposto il 10 febbraio 2017 — Le Pen/Parlamento
(Causa T-86/17)
(2017/C 104/85)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Marine Le Pen (Saint-Cloud, Francia) (rappresentanti: M. Ceccaldi e J.-P- Le Moigne, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 5 dicembre 2016 assunta in applicazione della decisione 2009/C 159/01 dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio e 9 luglio 2008«recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo», e successive modifiche, nella quale si accerta un credito nei confronti della ricorrente di EUR 298 497,87 per gli importi indebitamente versati nell’ambito dell’assistenza parlamentare, se ne motiva il recupero e si incarica l’ordinatore competente, in collaborazione con il contabile dell’istituzione, di procedere al suo recupero in applicazione dell’articolo 68 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo e degli articoli 66, 78, 79 e 80 del regolamento finanziario («RF»);
—
annullare la nota di addebito n. 2016-1560 del 6 dicembre 2016 che informa la ricorrente che è stato accertato un credito di EUR 298 497,87 nei suoi confronti in ossequio alla decisione del Segretario generale del 5 dicembre 2016, avente ad oggetto il recupero delle somme indebitamente versate per assistenza parlamentare e l’applicazione dell’articolo 68 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati e degli articoli 66, 78, 79 e 80 del RF;
—
condannare il Parlamento europeo alla totalità delle spese di giudizio;
—
condannare il Parlamento europeo a versare alla sig.ra Le Pen la somma di EUR 50 000,00 a titolo di rimborso delle spese ripetibili.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce dodici motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul difetto di competenza dell’autore dell’atto. La ricorrente sostiene che la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 5 dicembre 2016 (in prosieguo: la «decisione impugnata») sarebbe di competenza dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo e che il firmatario della decisione sarebbe sprovvisto di delega.
2.
Secondo motivo, vertente sul difetto di motivazione da cui sarebbe viziata la decisione impugnata, allorché l’obbligo di motivazione è prescritto dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali, in quanto la decisione impugnata riguarderebbe il rapporto sull’indagine condotta dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode («OLAF») e chiusa il 26 luglio 2016, che non sarebbe stato comunicato alla ricorrente. La ricorrente pertanto non sarebbe stata sentita e non avrebbe potuto validamente dedurre le proprie difese in quanto il Segretario generale si sarebbe rifiutato di trasmetterle i documenti su cui si basa la decisione impugnata.
4.
Quarto motivo, vertente sul difetto di esame personale del fascicolo da parte del Segretario generale del Parlamento europeo. Secondo la ricorrente, quest’ultimo si sarebbe limitato a far proprio il rapporto dell’OLAF e non avrebbe mai proceduto personalmente all’esame della sua situazione.
5.
Quinto motivo, vertente sull’assenza di fatti a sostegno della decisione impugnata nonché della relativa nota di addebito (in prosieguo: gli «atti impugnati»), in quanto i fatti considerati sarebbero inesatti.
6.
Sesto motivo, vertente sull’inversione dell’onere della prova. A tal proposito, la ricorrente ritiene che non spetterebbe a lei produrre la prova dell’attività della sua assistente parlamentare, ma che spetterebbe invece alle autorità competenti provare il contrario.
7.
Settimo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, in quanto la somma richiesta alla ricorrente non sarebbe motivata né in dettaglio, né con riferimento al metodo di calcolo e presupporrebbe che l’assistente parlamentare non avesse mai lavorato per la ricorrente.
8.
Ottavo motivo, vertente su uno sviamento di potere, in quanto gli atti impugnati sarebbero stati adottati allo scopo di privare la ricorrente, deputata al Parlamento europeo, dei mezzi per svolgere il proprio mandato.
9.
Nono motivo, vertente su uno sviamento di procedura. La ricorrente ritiene che il Segretario generale, per evitare di essere costretto a trasmetterle il rapporto dell’OLAF in suo possesso, avrebbe trasmesso illegalmente la richiesta di comunicazione di tale rapporto all’OLAF, che non avrebbe proceduto alla comunicazione dello stesso.
10.
Decimo motivo, vertente sul trattamento discriminatorio e sull’esistenza di fumus persecutionis, in quanto la situazione relativa alla presente controversia riguarderebbe esclusivamente la ricorrente e il suo partito.
11.
Undicesimo motivo, vertente sul pregiudizio arrecato all’indipendenza di un deputato e sulle conseguenze dell’assenza di mandato imperativo. Gli atti impugnati avrebbero indubbiamente come obiettivo la limitazione della libertà di svolgimento del mandato di parlamentare della ricorrente privandola dei mezzi finanziari necessari al compimento della sua missione. La parlamentare non potrebbe, inoltre, ricevere istruzioni dal Segretario generale circa il modo in cui essa svolge il proprio mandato, sotto minaccia di sanzioni pecuniarie.
12.
Dodicesimo motivo, vertente sull’assenza di indipendenza dell’OLAF, in quanto tale organismo non offrirebbe alcuna garanzia di imparzialità e di probità e dipenderebbe dalla Commissione europea.
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