18.4.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 121/38
Ricorso proposto il 14 febbraio 2017 — Duferco Long Products/Commissione
(Causa T-93/17)
(2017/C 121/57)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Duferco Long Products (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: J.-F. Bellis, R. Luff e M. Favart, avvocati)
Convenuta: Commissione
Conclusioni
La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
—
annullare l’articolo 1, punto f), e l’articolo 2 della decisione della Commissione del 20 gennaio 2016, riguardante gli aiuti di Stato SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP) eseguiti dal Belgio a favore della Duferco;
—
condannare la convenuta al pagamento delle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente su manifesti errori di diritto e di valutazione compiuti dalla Commissione nell’esame del carattere pari passu della sesta misura dichiarata incompatibile con il mercato comune. Questo motivo si divide in due parti:
—
prima parte, secondo cui, in contrasto con la valutazione svolta dalla Commissione, l’operazione in esame sarebbe stata, in effetti, realizzata pari passu;
—
seconda parte, secondo cui la valutazione della Commissione in merito al carattere pari passu dell’operazione sarebbe viziata da gravi errori di calcolo e di valutazione.
2.
Secondo motivo, vertente su manifesti errori di diritto e di valutazione compiuti dalla Commissione nell’esame del criterio dell’investitore privato in economia di mercato. Questo motivo si divide in quattro parti:
—
prima parte, secondo cui la Commissione, operando una confusione tra l’applicabilità e l’applicazione del criterio dell’investitore privato in economia di mercato avrebbe commesso un errore di diritto e avrebbe effettuato un’applicazione non corretta del criterio dell’investitore privato in economia di mercato;
—
seconda parte, secondo cui la Commissione, non svolgendo un’analisi comparativa o un altro metodo di valutazione dell’operazione di cui trattasi, avrebbe violato il principio dell’investitore privato in economia di mercato, nonché gli obblighi di motivazione e di diligenza nella valutazione di tale criterio;
—
terza parte, secondo cui la Commissione avrebbe violato gli obblighi di motivazione e di diligenza nella valutazione del criterio dell’investitore privato in economia di mercato;
—
quarta parte, secondo cui la regione Vallona avrebbe fornito un notevole numero di documenti atti a dimostrare che la Foreign Strategic Investment Holding, controllata della Société Wallonne de Gestion et de Participation, avrebbe agito quale investitore privato in economia di mercato.
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