10.4.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 112/46
Ricorso proposto il 17 febbraio 2017 — HSBC Holdings e altri/Commissione
(Causa T-105/17)
(2017/C 112/65)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: HSBC Holdings plc (Londra, Regno Unito), HSBC Bank plc (Londra), HSBC France (Parigi, Francia) (rappresentanti: K. Bacon, QC, D. Bailey, Barrister, M. Simpson, Solicitor, Y. Anselin e C. Angeli, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare l’articolo 1 della decisione della Commissione europea del 7 dicembre 2016, notificata il 9 dicembre 2016, nel caso AT.39914 — Euro Interest Rate Derivatives — C(2016) 8530 final (in prosieguo: la «decisione impugnata»);
—
in via subordinata, annullare l’articolo 1, lettera b), della decisione impugnata;
—
in via ulteriormente subordinata, annullare parzialmente l’articolo 1, lettera b), della decisione impugnata, nella parte in cui afferma che le ricorrenti hanno partecipato ad una infrazione unica e continuata;
—
annullare l’articolo 2, lettera b), della decisione impugnata;
—
in via subordinata, ridurre sostanzialmente l’ammenda inflitta alle ricorrenti ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della decisione impugnata, sino all’importo ritenuto adeguato dal Tribunale, e
—
condannare la Commissione alla totalità delle spese oppure, in via subordinata, ad un’adeguata percentuale delle spese sostenute dalle ricorrenti.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha erroneamente concluso che le ricorrenti hanno adottato un comportamento finalizzato a restringere o falsare la concorrenza ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta è incorsa in un errore di diritto e di fatto e/o non ha sufficientemente motivato la conclusione secondo cui la condotta oggetto della decisione impugnata perseguiva l’unica finalità economica di falsare la concorrenza. Pertanto, è sostanzialmente errato l’accertamento da parte della convenuta di un’infrazione unica e continuata.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che l’accertamento da parte della convenuta del contributo intenzionale delle ricorrenti all’infrazione unica e continuata descritta nella decisione impugnata è viziato da errori manifesti di valutazione e/o da difetto di motivazione.
4.
Quarto motivo, vertente sui manifesti errori di valutazione e/o difetto di motivazione dell’affermazione della convenuta secondo cui le ricorrenti erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza della condotta delle altre presunte partecipanti all’infrazione unica e continuata.
5.
Quinto motivo, vertente sul fatto che la convenuta non ha soddisfatto essenziali requisiti procedurali nell’adozione della decisione impugnata. Più specificamente, la convenuta, nell’adottare una procedura amministrativa frazionata, ha violato i diritti della difesa delle ricorrenti, il principio della presunzione di innocenza ed il principio di buona amministrazione.
6.
Sesto motivo, vertente, in via subordinata, sul fatto che la convenuta ha calcolato in maniera errata l’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti e, pertanto, quest’ultima è ingiustificata e sproporzionata.
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