10.4.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 112/47
Ricorso proposto il 17 febbraio 2017 — JPMorgan Chase e a./Commissione
(Causa T-106/17)
(2017/C 112/66)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: JPMorgan Chase & Co. (New York, New York, Stati Uniti), JPMorgan Chase Bank, National Association (Columbus, Ohio, Stati Uniti), J.P. Morgan Services LLP (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: D. Rose, QC, J. Boyd, M. Lester, D. Piccinin e D. Heaton, barristers, e B. Tormey, N. French, N. Frey e D. Das, solicitors)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione europea C(2016) 8530 final, nel caso AT.39914 — Strumenti derivati sul tasso d’interesse dell’euro (Euro Interest Rate Derivatives) — (la «decisione»), del 7 dicembre 2016, nella parte in cui riguarda le ricorrenti;
—
in subordine, ridurre la portata della sanzione comminata alle ricorrenti;
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha omesso di dimostrare che il comportamento delle ricorrenti fosse finalizzato a manipolare i termini EURIBOR o EONIA (tassi di interesse di riferimento); in base agli elementi di prova le ricorrenti non perseguivano alcun obiettivo anticoncorrenziale ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE (l’«articolo 101»).
2.
Secondo motivo, in aggiunta o in subordine, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto laddove ha ritenuto che l’obiettivo della presunta manipolazione dei termini EURIBOR o EONIA fosse quello di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza a termini dell’articolo 101.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione contestata non individua — né la Commissione può ora fornire argomenti o prove in tal senso — alcun altro obiettivo anticoncorrenziale in capo ai ricorrenti diverso dalla manipolazione dei termini EURIBOR o EONIA.
4.
Quarto motivo, in subordine, vertente sul fatto che la Commissione non è riuscita a dimostrare che le ricorrenti abbiano preso parte a una violazione unica e continuata. In particolare, la condotta che secondo la Commissione violava l’articolo 101 non perseguiva un obiettivo unico; in alternativa, le ricorrenti non erano a conoscenza del comportamento illecito delle altre parti e non potevano neppure ragionevolmente prevederlo; e, in subordine, le ricorrenti non intendevano contribuire con il loro comportamento a un piano comune con un obiettivo anticoncorrenziale.
5.
Quinto motivo vertente sul fatto che la Commissione ha agito in violazione dei principi fondamentali del diritto dell’Unione, della buona amministrazione, della presunzione di innocenza e del diritto della difesa delle ricorrenti, avendo pregiudicato il caso contro di loro nel modo in cui ha applicato il procedimento di risoluzione «ibrido» e dati i pregiudizi espressi dal Commissario Almunia.
6.
Sesto motivo, in aggiunta o in subordine, vertente sul fatto che la Commissione ha commesso un errore nel calcolare l’ammenda comminata alle ricorrenti sotto molteplici aspetti e che la Corte dovrebbe ridurla. La Commissione (a) avrebbe dovuto applicare maggiori circostanze attenuanti e correttivi a titolo di minore gravità e deterrenza («entry fee») in modo da riflettere il ruolo diverso e periferico delle ricorrenti come individuato dalla Commissione; (b) ha omesso di applicare a tutte le parti lo stesso metodo per calcolare il valore delle vendite, con il risultato che le ricorrenti sono state trattate in modo meno favorevole senza alcuna giustificazione obiettiva; (c) avrebbe dovuto applicare un maggiore sconto alle cifre relative agli introiti pecuniari delle ricorrenti in modo da riflettere il potere economico relativo di ciascuna; e (d) non avrebbe dovuto includere le vendite EONIA nell’importo per calcolare le vendite.
Full & Egal Universal Law Academy