18.4.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 121/41
Ricorso proposto il 17 febbraio 2017 — ClientEarth/Commissione
(Causa T-108/17)
(2017/C 121/61)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: ClientEarth (Londra, Regno Unito) (rappresentante: A. Jones, barrister)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il ricorso ammissibile e fondato;
—
annullare la decisione della Commissione europea, del 7 dicembre 2016 (in prosieguo: la «decisione impugnata») recante rigetto della domanda di riesame della sua decisione C(2016) 3549 (in prosieguo: la «decisione di autorizzazione»), con la quale è stata concessa alle imprese VinyLoop Ferrara SpA, Stena Recycling AB e Plastic Planet srl, un’autorizzazione all’uso della sostanza chimica ftalato di bis(2-etilesile) ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1);
—
annullare la decisione di autorizzazione;
—
condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente, e
—
adottare qualunque altra misura ritenuta adeguata.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sui manifesti errori di diritto e di valutazione che viziano la decisione impugnata in merito alla conformità della domanda di autorizzazione della VinyLoop, della Stena, e della Plastic Planet ai sensi degli articoli 62 e 60, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1907/2006.
2.
Secondo motivo, vertente sui manifesti errori di diritto e di valutazione che viziano la decisione impugnata in merito all’analisi socio-economica ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006.
3.
Terzo motivo, vertente sui manifesti errori valutazione che viziano la decisione impugnata in merito all’esame delle alternative ai sensi dell’articolo 60, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006.
4.
Quarto motivo, vertente sui manifesti errori di diritto e di valutazione che viziano la decisione impugnata in merito all’applicazione del principio di precauzione nell’ambito della procedura di autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006.
(1) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1).
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