15.5.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 151/37
Ricorso proposto il 22 febbraio 2017 — Enosi Syntaxiouchon Tameiou Asfaliseon Michanikon kai Ergolipton Dimosion Ergon/BCE
(Causa T-124/17)
(2017/C 151/48)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Enosi Syntaxiouchon Tameiou Asfaliseon Michanikon kai Ergolipton Dimosion Ergon (Atene, Grecia) (rappresentante: P. I. Miliarakis, avvocato)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
accogliere il presente ricorso;
—
condannare la convenuta Banca centrale europea (BCE) a versare, per conto del ramo TSMEDE (Ingegneri e Imprenditori di lavori pubblici), all’attuale ente previdenziale EFKA l’importo di: a) EUR 1 606 539 086,28, al valore nominale, a titolo del fondo comune già dell’ETAA e b) EUR 84 285 086,36 a titolo delle obbligazioni, più gli interessi legali dal deposito del presente ricorso fino al pagamento (in subordine, condannare la BCE a qualsiasi importo risarcitorio sia stabilito dalla perizia richiesta);
—
disporre, conformemente alle previsioni del regolamento di procedura del Tribunale, una perizia per determinare l’importo esatto del danno subìto dai membri della ricorrente e, in ogni caso, dal ramo TSMEDE dell’ex ETAA, attuale EFKA;
—
ordinare alla convenuta di produrre/esibire il suo accordo [di scambio] del 15 febbraio 2012 con la Repubblica ellenica; e
—
condannare la convenuta BCE alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente rileva quanto segue:
1.
Con il presente ricorso viene sostenuta la responsabilità extracontrattuale della BCE giacché presso un ente di previdenza sociale, ossia un’istituzione finanziaria, non ha avuto luogo il Private Sector Involvement (PSI), bensì l’Official Sector Involvement (OSI).
2.
Con il presente ricorso viene evidenziato il legame della Banca di Grecia, quale membro del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC), con la BCE e, di conseguenza, il nesso causale concernente la gestione dell’OSI da parte della Banca di Grecia e la responsabilità per omissione della BCE nel permettere l’attuazione dell’OSI a un membro del SEBC. Inoltre, con il presente ricorso viene rilevata la responsabilità della BCE per il funzionamento delle Collective Action Clauses (CACs) a danno degli enti di previdenza sociale.
3.
Con il presente ricorso viene affermata la responsabilità extracontrattuale della BCE in quanto ha omesso di annullare tempestivamente e, in ogni caso, dal 21 luglio 2011 (in subordine, dal 26 ottobre 2011) la decisione del 6 maggio 2010 (BCE 2010/3-2010/268/UE), con la quale aveva inoltre garantito, in particolare, «a prescindere da qualunque valutazione esterna della qualità creditizia» (sono intese le agenzie di rating Standard & Poor’s, Fitch e Moody’s), la validità delle obbligazioni greche. Con drastico ritardo, ossia il 27 febbraio 2012, la BCE ha annullato la decisione del 6 maggio 2010 con decisione (BCE) 2012/133/UΕ. Pertanto, per un lungo periodo di tempo, con il suo comportamento omissivo, essa ha rafforzato il legittimo affidamento nelle obbligazioni greche.
4.
Con il presente ricorso viene evidenziato che, con l’OSI, la BCE è stata esclusa dalla ristrutturazione del debito pubblico greco, così come sono state escluse con il suo intervento anche le banche centrali nazionali. Tale esclusione, tuttavia, viola il principio della parità.
5.
Con il presente ricorso viene rilevato che uno Stato membro dell’Unione europea e, in particolare, dell’eurozona non può procedere di propria iniziativa per mezzo dell’ordinamento giuridico interno (Parlamento–Consiglio dei Ministri-Decisioni ministeriali) alla ristrutturazione unilaterale del debito pubblico, senza l’approvazione della BCE o il suo consenso omissivo, pena il caos finanziario. Nella specie, sussiste un consenso omissivo della BCE e pertanto si configura la responsabilità extracontrattuale della medesima per i danni nella misura del 53,3 %, una misura che impatta sul nucleo del diritto di proprietà. Vengono evidenziati il nesso causale della responsabilità per omissione della BCE per i danni di cui trattasi, la condotta colposa dei suoi organi e la sua responsabilità extracontrattuale.
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