10.4.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 112/48
Ricorso proposto il 28 febbraio 2017 — BASF Grenzach/ECHA
(Causa T-125/17)
(2017/C 112/67)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: BASF Grenzach (Grenzach-Wyhlen, Germania) (rappresentanti: K. Nordlander e M. Abenhaїm, avvocati)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare il ricorso di annullamento ricevibile;
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annullare la decisione della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) del 19 dicembre 2016 riguardo alla valutazione della sostanza triclosan, ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1) (procedimento n. A-018-2014) («Decisione triclosan»), nella parte in cui la commissione di ricorso ha respinto il ricorso amministrativo della ricorrente, ha confermato il test sui ratti, il test sui pesci e il test sulla persistenza precedentemente richiesti dall’ECHA, ed ha stabilito che le restanti informazioni avrebbero dovuto essere trasmesse entro il 28 dicembre 2018;
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condannare l’ECHA al pagamento delle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione di requisiti procedurali essenziali
La ricorrente deduce che la commissione di ricorso, limitando il suo ruolo ad un controllo ristretto di legittimità, invece che condurre un riesame amministrativo completo della Decisione triclosan, ha violato un requisito procedurale essenziale. Secondo la ricorrente, la commissione di ricorso ha altresì violato due requisiti procedurali essenziali trascurando — senza affrontarne il merito – diversi argomenti chiave e dati scientifici che la ricorrente aveva presentato. In questo modo, secondo la ricorrente, la commissione di ricorso non solo non ha esercitato il suo potere di riesame amministrativo, ma ha altresì violato il diritto di difesa della ricorrente.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, letto in combinato disposto con l’articolo 13 TFUE, l’articolo 25, paragrafo 1, REACH, l’articolo 47 REACH e la giurisprudenza consolidata del Tribunale dell’Unione europea concernente il controllo giurisdizionale e l’onere della prova.
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Per quanto concerne il test sui ratti, la ricorrente deduce che sia l’ECHA sia la commissione di ricorso hanno riconosciuto le differenze tra il sistema della tiroide di, rispettivamente, ratti ed esseri umani, ma si sono basate essenzialmente su dati provenienti da studi effettuati sui ratti per presupporre i potenziali effetti sulla tiroxina umana (mentre studi esistenti effettuati sugli esseri umani hanno mostrato l’assenza di tali effetti). In tal modo, secondo la ricorrente, la Decisione triclosan (i) non tiene conto di tutte le informazioni pertinenti disponibili, (ii) è contraddittoria, (iii) si basa su dati incoerenti e, per tali ragioni, è viziata da un errore manifesto di valutazione riguardo alla necessità dei test sui ratti, nella misura in cui affronta il problema di una asserita neurotossicità sullo sviluppo umano. Per quanto riguarda gli end points di tossicità per la riproduzione sessuale risultanti dallo studio sui ratti, la ricorrente sostiene inoltre che sia l’ECHA sia la commissione di ricorso non hanno tenuto conto di tutte le informazioni pertinenti disponibili e si sono basati su dati incoerenti. Secondo la ricorrente, in questo modo, l’ECHA e la commissione di ricorso hanno commesso un errore manifesto di valutazione riguardo alla necessità del test sui ratti per quanto riguarda gli end points di tossicità per la riproduzione. A giudizio della ricorrente, il test sui ratti è altresì palesemente inadeguato poiché i risultati del test non possono aiutare l’ECHA a chiarire i problemi legati a un’asserita interferenza endocrina negli esseri umani. Da ultimo, la ricorrente deduce che la Decisione triclosan è illegittima in quanto la commissione di ricorso ha confermato il test sui ratti senza verificare che tutti i requisiti del principio di proporzionalità fossero soddisfatti; in particolare, la commissione di ricorso ha omesso di valutare se fossero disponibili mezzi meno restrittivi per chiarire gli asseriti problemi di interferenza endocrina del triclosan.
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Per quanto concerne i test sui pesci, la ricorrente deduce che (i) la commissione di ricorso ha omesso di esercitare effettivamente il suo potere discrezionale e non ha determinato se, sulla base dei dati scientifici disponibili, esistesse un «rischio potenziale» che potesse giustificare la richiesta di ulteriori test; (ii) l’ECHA e la commissione di ricorso (entrambe) hanno omesso di dimostrare che, sulla base dei dati scientifici disponibili, ci fosse un rischio potenziale di interferenza endocrina che giustificasse ulteriori test sui pesci; e (iii) l’ECHA e la commissione di ricorso (entrambe), richiedendo alla ricorrente di dimostrare l’assenza di tale rischio, hanno invertito l’onere della prova, violando l’articolo 25, paragrafo 1, REACH.
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Per quanto concerne il test di persistenza, la ricorrente deduce che, richiedendole di eseguire il test di persistenza sia in acqua dolce che in acqua di mare, asseritamente al fine di chiarire il rischio potenziale di persistenza del triclosan nell’ambiente, l’ECHA e la commissione di ricorso non hanno tenuto in debito conto né la forza probante dei dati concernenti la persistenza del triclosan né il requisito per il quale si devono considerare le condizioni ambientali pertinenti, così come stabilito nell’allegato XIII. Inoltre, la ricorrente deduce che, richiedendole di eseguire il test in acqua pelagica (vale a dire acqua limpida priva di sedimentazioni), l’ECHA e la commissione di ricorso non hanno altresì rispettato la precisa indicazione dell’allegato XIII REACH per la quale bisogna considerare i dati che riflettono le condizioni ambientali «pertinenti». Inoltre, la ricorrente lamenta che, avendo stabilito che il test di simulazione derogatorio deve riflettere le condizioni ambientali pertinenti, sia l’ECHA, sia la commissione di ricorso non hanno poi utilizzato il parere degli esperti appropriato al fine di identificare le condizioni adeguate per il test.
(1) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1)
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