26.6.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 202/20
Ricorso proposto il 2 marzo 2017 — Anastassopoulos e a./Consiglio e Commissione
(Causa T-147/17)
(2017/C 202/34)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Nikolaos Anastassopoulos (Nea Erythraia, Grecia), Aristeidis Anastassopoulos (Nea Erythraia), Alexia Anastassopoulos (Nea Erythraia), Maria-Myrto Anastassopoulos (Nea Erythraia), Sophie Velliou (Kifissia, Grecia) (rappresentanti: K. Floros e M. Meng-Papantoni, avvocati)
Convenuti: Consiglio dell’Unione europea e Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
—
accogliere le loro domande di risarcimento danni, concedendo, al primo ricorrente, l’importo di EUR 123 442, ad ognuno dei tre ricorrenti successivi l’importo di EUR 61 721 e alla quinta ricorrente l’importo di EUR 120 900 o, in subordine, gli importi di EUR 38 227,20, di EUR 19 107,60 e di EUR 37 440, rispettivamente, maggiorati, in ogni caso, degli interessi di mora;
—
condannare i convenuti alle spese, indipendentemente dall’esito della controversia.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti adducono una violazione del principio fondamentale del divieto di discriminazioni, per quanto attiene all’obbligo di trattare in modo differente situazioni differenti, nonché dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), che implementa detto principio.
Facendo valere rilevanti perdite economiche in conseguenza dell’assoggettamento alla legge 4050/12, denominata anche «PSI» (Private Sector Investment), dei loro titoli di Stato, esse lamentano di aver ricevuto il medesimo trattamento (incluso lo stesso tasso di haircut) riservato alle persone giuridiche, segnatamente banche e fondi specializzati, malgrado le loro fondamentali differenze.
Essi imputano ciò al Presidente dell’Eurogruppo e/o all’Eurogruppo in quanto tale, che avrebbero vietato non solo l’esenzione delle persone fisiche dall’haircut, ma anche qualsiasi altra misura compensativa, nonché alla Commissione che avrebbe dato il proprio consenso ed accordo ad una siffatta violazione del principio succitato e dell’articolo 21 della carta, nonostante l’obbligo ad essa imposto dall’articolo 17 TUE, nell’interpretazione fornitane nella sentenza del 20 settembre 2016, Ledra Advertising e a./Commissione e BCE (da C-8/15 P a C-10/15 P, EU:C:2016:701).
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