8.5.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 144/52
Ricorso proposto il 7 marzo 2017 — Troszczynski/Parlamento
(Causa T-148/17)
(2017/C 144/71)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Mylène Troszczynski (Noyon, Francia) (rappresentante: M. Ceccaldi, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione dei Questori del Parlamento europeo del 6 gennaio 2017, nella parte in cui conferma la decisione del Segretario generale del 23 giugno 2016 di recuperare presso la sig.ra Mylène Troszczynski l’importo di EUR 56 554;
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annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 23 giugno 2016, assunta in applicazione degli articoli 33, 43, 62, 67 e 68 della decisione 2009/C 159/01 dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio e 9 luglio 2008«recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo», e successive modifiche, nella quale si accerta un credito nei confronti della ricorrente di EUR 56 554 per gli importi indebitamente versati nell’ambito dell’assistenza parlamentare, se ne motiva il recupero e si incarica l’ordinatore competente, in collaborazione con il contabile dell’istituzione, di procedere al suo recupero in applicazione dell’articolo 68 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati e degli articoli 78, 79 e 80 del regolamento finanziario;
—
annullare la nota di addebito n. 2016-888, non datata, che informa la ricorrente che è stato accertato un credito nei suoi confronti in ossequio alla decisione del Segretario generale del 23 giugno 2016, avente ad oggetto il recupero delle somme indebitamente versate per assistenza parlamentare e l’applicazione dell’articolo 68 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati (MAS) e degli articoli 78, 79 e 80 del regolamento finanziario (RF);
—
annullare la nota di addebito del 29 giugno 2016;
—
condannare il Parlamento europeo alla totalità delle spese di giudizio;
—
condannare il Parlamento europeo a versare alla sig.ra Mylène Troszczynski la somma di EUR 50 000,00 a titolo di rimborso delle spese ripetibili.
Motivi e principali argomenti
Gli importi oggetto della presente controversia si riferiscono al contratto di lavoro a tempo indeterminato concluso tra la ricorrente e un assistente locale, che esercita la funzione di assistente parlamentare a tempo pieno nello Stato membro in cui la ricorrente è stata eletta. Orbene, il convenuto pone in dubbio, sulla base di determinati indizi, concernenti le funzioni dell’assistente locale in seno al partito politico cui appartiene la ricorrente, che detto assistente locale non rispetterebbe gli obblighi derivanti dagli articoli 33, 43 e 62 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati.
A sostegno del ricorso, la ricorrente fa valere che nel caso di specie gli atti contestati sono affetti da vizi relativi da un lato alla loro legalità esterna, in particolare per quanto concerne il difetto di competenza ratione materiae dell’autore dell’atto, l’assenza di motivazione e l’inosservanza delle forme sostanziali.
La ricorrente fa altresì valere che la legalità interna degli atti contestati è affetta da vizi relativi all’inesistenza dei fatti contestati, all’individuazione della parte su cui grava l’onere della prova, alla violazione del principio di proporzionalità, alla violazione dei diritti politici degli assistenti locali, allo sviamento di potere, al carattere discriminatorio delle decisioni contestate e all’esistenza di fumus persecutionis, alla violazione dell’indipendenza del deputato e al divieto di qualsivoglia mandato imperativo, alla violazione dei principi una via electa e non bis in idem, nei limiti in cui il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso all’OLAF gli elementi di fatto che fanno presumere l’esistenza delle asserite irregolarità concernenti la ricorrente.
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