8.5.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 144/54
Ricorso proposto il 13 marzo 2017 — Post Telecom/BEI
(Causa T-158/17)
(2017/C 144/73)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Post Telecom SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: M. Thewes, C. Saettel e T. Chevrier, avvocati)
Convenuta: Banca europea degli investimenti
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Banca europea degli investimenti (BEI) contenuta nella lettera del 6 gennaio 2011, che notifica alla ricorrente il rigetto dell’offerta da essa presentata nell’ambito della gara d’appalto OP-1305 intitolato «Metropolitan area network and wide area network communication services for the European Investment Bank Group», nonché la decisione di aggiudicare l’appalto ad un’altra concorrente;
—
invitare la BEI a precisare, in base ad una della misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 89 del regolamento di procedura del Tribunale o, altrimenti, in base ad una delle misure istruttorie di cui all’articolo 91 di detto regolamento, se ha avuto un qualsiasi contatto con la TELINDUS riguardo alla procedura di gara, vuoi anteriormente vuoi successivamente al deposito delle offerte, in particolare al fine di ottenere più ampi chiarimenti in merito alla soluzione tecnica proposta da quest’ultima e, eventualmente, ingiungerle di produrre tutti i documenti al riguardo scambiati; disporre la produzione di ogni documento del fascicolo di gara al quale sarebbero stati consegnati i contatti che hanno avuto luogo tra la Banca europea degli investimenti e la TELINDUS SA riguardo alla procedura di gara, sia anteriormente sia successivamente al deposito delle offerte;
—
condannare la Banca europea degli investimenti al pagamento di un risarcimento danni dell’importo di EUR 1 247 415,60 a titolo di responsabilità extracontrattuale;
—
condannare la Banca europea degli investimenti alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, riguardo al metodo di valutazione previsto nel capitolato d’oneri.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione o su un’insufficienza di motivazione, per quanto concerne, da una parte, la valutazione dell’offerta della concorrente che ha ottenuto l’appalto, nonché, dall’altra, la valutazione dell’offerta della ricorrente.
3.
Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, sul travisamento degli articoli del capitolato d’oneri e sulla violazione del principio della parità di trattamento che la BEI avrebbe commesso con riferimento alla valutazione dell’offerta della concorrente che ha ottenuto l’appalto e, in particolare, alla valutazione della sua offerta rispetto alla norma tecnica n. 1.
4.
Quarto motivo, vertente su un errore materiale, sull’errore manifesto di valutazione, sulla violazione del capitolato d’oneri, sulla violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento e su uno sviamento di potere che la BEI avrebbe commesso riguardo alla valutazione dell’offerta della ricorrente. Tale motivo si divide in due parti:
—
Prima parte, vertente su un errore nella constatazione materiale dei fatti, ovvero su un errore manifesto di valutazione, su un travisamento del capitolato d’oneri, su uno sviamento di potere e su una violazione del principio di proporzionalità;
—
Seconda parte, vertente su un errore manifesto di valutazione.
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