24.4.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 129/38
Ricorso proposto il 14 marzo 2017 — Consorzio di Garanzia dell'Olio Extra Vergine di Oliva di Qualità/Commissione
(Causa T-163/17)
(2017/C 129/58)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Consorzio di Garanzia dell'Olio Extra Vergine di Oliva di Qualità (Roma, Italia) (rappresentanti: A. Fratini e G. Pandolfi, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
accogliere il ricorso e per l’effetto riconoscere la responsabilità extracontrattuale della Commissione ai sensi dell’articolo 268 e dell’articolo 340, secondo comma, TFUE;
—
disporre il risarcimento del danno materiale (danno emergente e lucro cessante) e morale (all’immagine e alla reputazione) causati alla ricorrente;
—
disporre il pagamento degli interessi compensativi e di mora;
—
condannare la Commissione alla totalità delle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente nella presente causa cerca di ottenere il risarcimento dei danni subiti, da un lato, per l’effetto dalla gestione non coordinata da parte della Commissione dei programmi UE di promozione dell’olio di oliva in paesi terzi e, dall’altro lato, a causa della mancata eliminazione, da parte della Commissione, degli effetti dannosi e distorsivi della concorrenza causati dalla sovrapposizione non coordinata delle due programmazioni.
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1.
Il primo motivo, relativo agli illeciti in cui è incorsa la Commissione, riguarda la violazione del principio di non discriminazione di cui agli artt. 18 TFUE e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del principio del legittimo affidamento, non avendo la Commissione assicurato un coordinamento coerente dei programmi UE di promozione dell’olio d’oliva nei paesi terzi interessati; nonché del principio di buona amministrazione e del diritto ad una buona amministrazione di cui all’art. 41, par. 1, della carta dei diritti fondamentali dell’ Unione europea, non avendo la Commissione, secondo il ricorrente, adottato le misure che si imponevano dopo essere stata informata degli effetti anticoncorrenziali derivanti dal mancato coordinamento delle due campagne promozionali.
2.
Il secondo motivo, vertente sulla sussistenza di un danno reale e certo, riguarda il fatto che, avendo disatteso gli obblighi ad essa incombenti, la Commissione ha causato un danno notevole alla ricorrente (danno emergente, lucro cessante e danno morale).
3.
Il terzo motivo, vertente sull’esistenza di un nesso di causalità, riguarda il fatto che, essendo i danni subiti una conseguenza sufficientemente diretta ed immediata della gestione inappropriata dei programmi di promozione dell’olio di oliva nei paesi terzi, si configura una rapporto diretto causa-effetto tra il comportamento della Commissione e il danno lamentato, che occorre risarcire a norma dell’art. 340 TFUE, secondo comma, TFUE.
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