15.5.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 151/40
Ricorso proposto il 16 marzo 2017 — CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs/Commissione
(Causa T-168/17)
(2017/C 151/51)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH (Vienna, Austria) (rappresentante: A. Schuster, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
accogliere la domanda di annullamento e dichiarare invalida la decisione impugnata;
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso la ricorrente chiede l’annullamento della decisione C (2017) 249 final della Commissione, del 13 gennaio 2017, riguardante la domanda di conferma della ricorrente alla consultazione dei documenti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1).
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione di forme sostanziali e, segnatamente, difetto di motivazione.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto primario.
—
La ricorrente sostiene che le eccezioni applicate dalla Commissione, di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, sarebbero illegittime perché in contrasto con il diritto primario sovraordinato e, in particolare, con gli articoli 42 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
—
Inoltre, anche nel diritto dell’Unione vigerebbe una primazia del diritto primario sovraordinato rispetto a tale diritto secondario contrastante, cosicché anche per questo motivo la Commissione non avrebbe dovuto applicare le eccezioni di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001.
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).