22.5.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 161/34
Ricorso proposto il 23 marzo 2017 — Unipreus/EUIPO — Wallapop (wallapop)
(Causa T-186/17)
(2017/C 161/49)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Unipreus, SL (Lleida, Spagna) (rappresentante: C. Rivadulla Oliva, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Wallapop, SL (Barcelona, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «wallapop» — Domanda di registrazione n. 13 268 941
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 gennaio 2017, nel procedimento R 2530/2015-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
pronunciare una sentenza che modifica la decisione impugnata, respingendo la registrazione del marchio dell’Unione europea «wallapop» (no 13 268 941) per i seguenti servizi della classe 35: «Servizi commerciali on line, in concreto, gestione di mercati on line per acquirenti e venditori di prodotti e servizi; Servizi attinenti ad operazioni on line nel senso che i venditori annunciano i prodotti o servizi messi in vendita o messi all’asta tramite Internet al fine di facilitare la vendita di prodotti e servizi da parte di terzi su una rete informatica mondiale; Messa a disposizione di commenti e classificazioni in merito a prodotti e servizi di venditori, al valore e ai prezzi di prodotti e servizi di venditori, alla prestazione di acquirenti e venditori, alla consegna e all’esperienza commerciale complessiva ad essi relativa; Messa a disposizione di una guida pubblicitaria consultabile on line con i prodotti e servizi di venditori on line; Accesso ad una banca dati di valutazione, consultabile on line per acquirenti e venditori; Servizi di studi di mercato; Servizi di ricerca, informazione, assistenza e consulenza in materia di comportamenti di mercato; Servizi di informazione commerciale relativi a prodotti e/o servizi, valutazione e classificazione di tale tipo di prodotti e servizi, nonché degli acquirenti e venditori di tale tipo di prodotti e/o servizi; Servizi di ricerca, compilazione, sistemazione, trattamento e informazione commerciale per terzi»;
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condannare l’EUIPO alle spese.
Motivo invocato
—
Violazione dell’articolo 8 del regolamento n. 207/2009. A tal riguardo, si afferma segnatamente che, nella sua decisione, la commissione di ricorso non ha correttamente interpretato tale disposizione relativamente ai servizi in conflitto nei marchi WALA e WALLAPOP alla luce dei criteri interpretativi derivanti dalla sentenza del 29 settembre 1998, C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha/Metro-Goldwyn Mayer (EU:C:1998:442).