6.6.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 178/27
Ricorso proposto il 24 marzo 2017 — RZ/CESE e Comitato delle Regioni
(Causa T-192/17)
(2017/C 178/41)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: RZ (rappresentante: M.-A. Lucas, avvocato)
Convenuti: Comitato economico e sociale europeo, Comitato delle Regioni
Conclusioni
La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dare alla parte ricorrente accesso agli atti del fascicolo del procedimento nella causa [dato riservato] (1) relativi alla composizione amichevole della medesima, e autorizzarla a depositare osservazioni a tale riguardo;
—
annullare la decisione congiunta del Comitato economico e sociale europeo (CESE) e del Comitato delle Regioni (CdR) di riassegnare [dato riservato] alla direzione della traduzione, decisione risultante dall’accordo in tal senso intercorso nel periodo compreso tra il 14 gennaio e il 4 febbraio 2016, nella parte in cui tale accordo avrebbe previsto sia la riassegnazione in esame sia il mantenimento da parte [dell’interessato] delle sue funzioni [dato riservato];
—
annullare la decisione di riassegnare [dato riservato] alla direzione della traduzione pur mantenendo in larga misura le sue funzioni [dato riservato], decisione adottata l’11 maggio 2016 da parte del CdR a seguito del suddetto accordo;
—
annullare le decisioni del 13 dicembre 2016 del Segretario generale del CdR e del 19 dicembre 2016 del Segretario generale del CESE, nella parte in cui confermano le istruzioni impartite il 30 giugno alla parte ricorrente dalla direzione della traduzione al fine di dare esecuzione alla decisione del CdR dell’11 maggio 2016;
—
condannare in solido il CESE e il CdR a versare alla parte ricorrente un importo pari e EUR 25 000, valutato provvisoriamente e in via equitativa quale risarcimento del danno alla sua reputazione professionale, alla sua autorità e alla sua salute, danno risultante dalle decisioni impugnate;
—
condannare in solido il CESE e il CdR alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce sei motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41, commi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 25, comma 2, dello statuto, in quanto la parte ricorrente non sarebbe stata ascoltata prima che il CESE e il CdR decidessero di comune accordo di riassegnare un funzionario, e/o in quanto la decisione adottata dal CdR in esecuzione di tale accordo non sarebbe stata notificata immediatamente e per iscritto alla parte ricorrente, mentre i suoi motivi non gli sono stati indicati in maniera chiara e completa.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7, comma 1, dello statuto nonché su uno sviamento di potere e di procedura, in quanto il funzionario interessato sarebbe stato riassegnato alla direzione della traduzione pur mantenendo in larga misura le sue funzioni nell’ambito dell’unità linguistica in questione.
3.
Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione dell’interesse del servizio, in quanto la riassegnazione sarebbe avvenuta allo scopo di porre fine a una situazione insostenibile o di proteggere il funzionario dalla parte ricorrente.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 21, commi 1 e 2, dello statuto, in quanto i Segretari generali del CESE avrebbero confermato l’ordine impartito dalla direzione della traduzione alla parte ricorrente di continuare ad attribuire o a far attribuire compiti al funzionario in questione.
5.
Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento, in quanto i Segretari generali del avrebbero confermato l’istruzione impartita dalla direzione della traduzione alla parte ricorrente di far attribuire al funzionario in questione lavori equivalenti per numero e per rilevanza a quelli assegnati ai traduttori con un’esperienza simile alla sua, e di far rivedere le sue traduzioni secondo modalità comparabili.
6.
Sesto motivo, vertente sulla violazione delle decisioni relative alle ferie, in quanto i Segretari generali avrebbero confermato l’istruzione impartita alla parte ricorrente dalla direzione della traduzione di far valere il giorno stesso o al più tardi l’indomani, limitandole a motivi imperativi, le ragioni di interesse del servizio che ostavano a una domanda di ferie del funzionario in questione.
(1) Dato riservato coperto da segreto.
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